Il 30 giugno scade il versamento delle imposte sui redditi e contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017, per privati e imprese. Una scadenza non tassativa, ma che può essere fatta slittare al 30 luglio (in quanto domenica prorogato al 31) con la necessità di corrispondere la maggiorazione dello 0,40%.

L’appuntamento riguarda la generalità dei contribuenti, titolari o meno di partita Iva che intendono versare imposte e contributi senza maggiorazione, comprese le società di capitali che hanno approvato il bilancio, in prima o seconda convocazione, entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Slittamento al 30 giugno anche per i contribuenti che intendono versare il saldo Iva annuale, in scadenza il 16 marzo, entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. In pratica si potrà versare il saldo Iva 2016, entro il 30 giugno 2017, pagando l’imposta dovuta con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Seguono i nuovi termini anche i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate e il diritto annuale alla Cciaa.

I soggetti che presentano il 730 sono nella maggioranza dei casi contribuenti che chiudono a credito la dichiarazione e che ricevono il relativo rimborso, generalmente in busta paga, o direttamente dalle Entrate in ipotesi di blocco del rimborso o in assenza del sostituto. Può tuttavia succedere che dalla dichiarazione presentata emerga un’imposta a debito. La situazione si riferisce in genere ai casi nei quali nel corso del 2016 vi siano stati più sostituti d’imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione (ad esempio da locazione) da dichiarare e liquidare in dichiarazione. In tal caso il contribuente può scegliere se presentare il 730 o il modello Redditi.

L’opzione per il 730 è comunque legata alla presenza di un rapporto di lavoro dipendente/pensione in essere nel 2017 con un sostituto che possa provvedere alle operazioni di conguaglio. In tal caso le eventuali somme a debito sono trattenute direttamente in busta paga da quest’ultimo a partire, generalmente, dal mese di luglio.

Laddove il contribuente sia, invece, privo del sostituto in grado di effettuare il conguaglio dovrà presentare il 730 barrando l’apposita casellina «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale:

-trasmette telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate;

-in caso di compilazione con il pin personale «730 precompilato» il contribuente alla scadenza può effettuare il pagamento con F24 tramite qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online delle Entrate o del sistema bancario o postale.

In tal caso la scadenza ordinaria per provvedere al versamento senza maggiorazione rimane quella del 30 giugno. Con possibilità ovviamente di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di sei rate con scadenza a fine di ciascun mese.

Mario Cerofolini - 27 giugno 2017 – tratto da sole24ore.com

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