Non esiste una sorta di responsabilità oggettiva della banca, quando paga un assegno a chi non è legittimato. Lo chiariscono le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 12477 depositata ieri.

La conclusione è conseguenza di un ragionamento giuridico che incasella la responsabilità della banca in quella contrattuale «derivante da contratto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex articolo 1173 del Codice civile e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile». Non si può allora sostenere la tesi secondo la quale l’istituto di credito risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato a favore di chi non è legittimato, a prescindere da una valutazione sull’esistenza di una colpa sull’identificazione.

Una responsabilità oggettiva, infatti, secondo le Sezioni unite, può essere concepita solo se non esiste un rapporto contrattuale fra danneggiante e danneggiato e solo quando il primo è chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere entrato in contatto con quest’ultimo, ma per effetto della particolare posizione rivestita.

Si tratta, nella lettura della Cassazione che intende dare seguito a quelle pronunce che riassegnano un ruolo centrale all’elemento della colpa e fanno discendere la responsabilità del banchiere dalla mancata osservanza del dovere di diligenza, di una valorizzazione della teoria del contratto sociale qualificato, che prende corpo ogni volta che l’ordinamento impone a un soggetto di tenere un determinato comportamento, «idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protesine che egli abbia volontariamente assunto».

In questa direzione allora, la pronuncia mette in evidenza come le regole di circolazione e di pagamento dell’assegno con clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell’interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, sono di fatto indirizzate a tutelare i diritti di chi è interessato alla circolazione di quello specifico titolo. Ciascuno di costoro ha quindi ragione di confidare sul fatto che l’assegno sarà pagato solo con modi termini previsti dalla legge, la cui concreta esecuzione è affidata a un soggetto, il banchiere, dotato di una puntuale e specifica professionalità.

E allora, per restare al caso approdato alle Sezioni unite, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’indampimento non può esserle imputato, per avere comunque assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta. Che è quella che nasce dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche nell’ipotesi di colpa lieve.

Giovanni Negri - 22 maggio 2018 – tratto da sole24ore.com

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