Sono un impiegato, lavoratore dipendente. Ho inviato da solo il 730 precompilato. Mi accorgo di aver commesso un errore: ho dimenticato di inserire un reddito da collaborazione occasionale. Il sostituto compariva effettivamente tra quelli che hanno inviato la certificazione al fisco, ma l'importo indicato nella precompilata comprendeva solo una delle due collaborazioni che ho svolto nel 2014. Ho letto che è possibile una (e una sola) correzione della dichiarazione. Vorrei sapere come posso rimediare all'errore evitando sanzioni. P. B. - TORINO

Per agevolare i cittadini nel primo anno di avvio del 730 precompilato, tenendo conto del carattere sperimentale della procedura, l'agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di correggere, direttamente dall'area autenticata del sito internet, la dichiarazione inviata (provvedimento protocollo 78849/2015 del 10 giugno scorso). Inserite le modifiche, sia a favore che a sfavore del contribuente (aumentando o diminuendo il credito/debito derivante dalla liquidazione), questi poteva inviare una nuova dichiarazione correttiva che annullava e sostituiva integralmente il modello 730 già trasmesso.
La correzione così consentita era però legata al termine appena trascorso del 29 giugno. Inoltre, va ricordato che per i contribuenti privi del sostituto d'imposta con liquidazione a debito, tale scadenza era anticipata al 21 giugno scorso. Il Provvedimento ha altresì previsto che la sostituzione della dichiarazione potesse essere effettuata una sola volta. Trascorsi i termini indicati, il contribuente che si accorga di un errore deve, pertanto, intervenire seguendo le regole ordinarie. Tale circostanza è stata confermata in una delle risposte fornite dall'Agenzia nel recente Forum organizzato dal Sole 24ore. In questa sede le Entrate hanno, infatti, escluso la possibilità di inviare un modello integrativo entro il termine del 7 luglio (correttiva nei termini) precisando che, a partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, occorre entro il 25 ottobre presentare un modello 730 integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Quindi, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (poiché, ad esempio, sono stati corretti dati che non modificano la liquidazione delle imposte), quest'ultimo può presentare a sua scelta entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 o un modello Unico Pf 2015, utilizzando, in tal caso, l'eventuale differenza a credito (in eccedenza rispetto al primo modello presentato) in compensazione, o chiedendone il rimborso.
L'obbligo di Unico
Nel caso del lettore, trattandosi di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, è obbligatorio presentare il modello Unico, correttivo o integrativo, che può essere trasmesso:
• entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini) con necessità di procedere al contestuale pagamento del tributo e all'eventuale regolarizzazione dello stesso qualora i termini di versamento siano scaduti. In tal caso sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/97. Sulla base delle nuove misure introdotte dalla legge di Stabilità 2015, la riduzione può essere pari a 1/9 del minimo se la regolarizzazione viene effettuata entro novanta giorni dal termine di scadenza ovvero a 1/8 del minimo (3,75%) se effettuata oltre i trenta giorni (resta salva la possibilità di effettuare la correzione tramite “ravvedimento sprint” entro i primi 14 giorni con sanzione giornaliera dello 0,2%);
• oltre la citata data ed entro i termini a disposizione dell'amministrazione finanziaria per effettuare l'accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) con possibilità, anche in questo caso, di procedere alla regolarizzazione dei versamenti beneficiando di una riduzione delle sanzioni che va da un minino di 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2016 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione) o a 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre il 30 settembre 2017 (ovvero oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione).
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Mario Cerofolini – 06 luglio 2015 – tratto da sole24ore.com



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