I contribuenti che, dopo l’invio della dichiarazione dei redditi, si accorgono di non aver indicato nel modello tutti gli elementi utili, possono correggere spontaneamente la posizione originaria. I possibili rimedi variano in funzione delle modifiche da apportare, e a seconda che gli errori commessi siano a favore del contribuente oppure del Fisco.

L’integrazione a favore

Se il contribuente non ha fornito tutti i dati per la compilazione del 730/2018 e la correzione, l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito (ad esempio, si è dimenticato di inserire un onere deducibile/detraibile, come una spesa medica o un costo assicurativo), può procedere presentando entro il 25 ottobre 2018 un nuovo modello 730 completo in tutte le parti, indicando il codice “1” nella relativa casella «730 integrativo», che si trova sul frontespizio del modello stesso.

In questi casi il 730 integrativo deve essere obbligatoriamente presentato, con tutta la documentazione cartacea di supporto, a un intermediario (Caf, professionista): anche se il modello precedente era stato inoltrato direttamente dal contribuente via web oppure tramite il datore di lavoro. Il vantaggio è legato al fatto che il maggior rimborso che scaturisce dalla dichiarazione integrativa viene liquidato ancora una volta direttamente dal sostituto d’imposta.

La via del Modello Redditi

In alternativa al 730 integrativo, si può sempre presentare un modello Redditi Pf 2018, utilizzando l’eventuale differenza a credito in compensazione e/o richiedendone il rimborso. Il Redditi Pf può essere inviato entro il 31 ottobre 2018: in tale ipotesi, trattandosi di una dichiarazione spedita nei termini ordinari, è necessario barrare la relativa casella «correttiva nei termini» presente nel frontespizio.

Qualora, invece, il contribuente si accorgesse dell’errore dopo il 31 ottobre, potrebbe comunque inviare un modello Redditi Pf 2018 “integrativa a favore”. La riforma della disciplina che regola la presentazione della dichiarazione integrativa – giunta con il Dl 193/2016 – prevede infatti (articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/1998) che il termine per presentare l’integrazione pro contribuente coincida con quello per l’accertamento.

Il credito da compensare

Ad ogni modo, vanno tenute presenti le diverse regole sull’utilizzo in compensazione del maggior credito dichiarato:

-si può procedere nel modello F24 già dal giorno successivo a quello di presentazione dell’integrativa 2018 a favore, se avvenuta entro il termine per presentare la dichiarazione dell’anno successivo (integrativa a favore “entro l’anno”, ovvero il 31 ottobre 2019);

-si può procedere solo per il pagamento di debiti sorti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della integrativa 2018 a favore, se questa viene trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (integrativa a favore “oltre l’anno”, ovvero dopo il 31 ottobre 2019).

In quest’ultima ipotesi va ricordato che il contribuente, da un punto di vista operativo, deve presentare il modello “a favore” per l’anno in cui è stato commesso l’errore; e compilare il quadro DI della dichiarazione riferita all’anno nel quale l’integrativa è stata trasmessa. Ad esempio, qualora il modello Redditi Pf 2018 (integrativo a favore) venisse presentato il 10 novembre 2019, per recuperare il maggior credito il contribuente dovrebbe compilare il quadro DI della dichiarazione presentata nel 2020 per l’anno d’imposta 2019.

L’integrazione a sfavore

Quando l’integrazione o la rettifica comportano invece un minor credito o un maggior debito (quindi un aggravio della posizione nei confronti del Fisco), per correggere tale posizione il contribuente è obbligato a usare il modello Redditi Pf 2018.

Se la dichiarazione integrativa viene spedita entro la scadenza del 31 ottobre 2018, si parla sempre di “correttiva nei termini”. In questo caso, se dall’integrazione emerge un maggior importo a debito, il contribuente deve procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (ravvedimento operoso).

La correzione può avvenire anche oltre la scadenza citata, fruendo delle regole sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge 190/2014 (all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998).

Occorre evidenziare, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del modello 730/2018 originario:vale a dire che per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane, in ogni caso, l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

M.Cerofolini/L.Pegorin - 27 settembre 2018 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie