Pubblicità degli avvocati anche allo stadio. Lo studio legale può, infatti, promuovere l’attività attraverso cartelloni all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e nello spazio pubblicitario del tabellone dove vengono realizzate le interviste dei media che seguono l’evento. Specificando anche il ramo di attività in cui opera prevalentemente. Unico paletto: l’oggetto e le caratteristiche dell’informazione devono rispettare i vincoli del codice deontologico. Ad affermarlo è il Consiglio nazionale forense, con un parere (20 febbraio 2015, n. 5-bis) in risposta a un quesito (n. 442) posto dal Consiglio dell’ordine di Avezzano, pubblicato nei giorni scorsi sul portale dedicato del Cnf. Nello specifico, il Coa di Avezzano ha richiesto parere in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste. Secondo il Cnf, né la legge professionale (art. 10 della legge n. 247/2012) né il codice deontologico «consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo codice deontologico. Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa,», continua il parere del Cnf, «comporta la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti».

Gabriele Ventura – 04 agosto 2015 – tratto da Italia Oggi

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