L'apprendistato è lo strumento più diffuso per l'inserimento nel mercato del lavoro. Si tratta di un particolare rapporto all'interno del quale il lavoratore acquisisce delle competenze professionali attraverso l'inserimento all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro presso il quale svolge le proprie mansioni. Si dice, infatti, che si tratta di un contratto di lavoro a causa mista: da un lato, infatti, il lavoratore svolge una vera e propria prestazione lavorativa ricevendo in cambio, oltre alla retribuzione, una formazione specifica.

Cos’è

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Si tratta in definitiva di un rapporto con causa mista nella quale a fronte di una prestazione lavorativa resa dall'apprendista questi viene retribuito con una somma di denaro a cui si aggiunge una formazione specifica.
La legge disciplina tre tipologie di apprendistato in funzione della tipologia di qualifica professionale che si vuole raggiungere:

·        l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (previsto per i giovani dai 15 fino al compimento dei 25 anni) 

·        l'apprendistato professionalizzante (previsto per i soggetti tra i 18 e i 29 anni)

·        l'apprendistato di alta formazione e ricerca (previsto per i soggetti tra i 18 e i 29 anni)

 

Per questo motivo a fianco della disciplina generale del contratto di apprendistato si affianca la disciplina specifica prevista per le singole tipologie.

Disciplina generale del contratto di apprendistato

a) Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato va stipulato per iscritto per potere provare la natura e le condizioni del rapporto (la forma scritta quindi non è prevista per la validità dell'accordo).
Il contratto deve contenere, in forma sintetica, un piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva

b) Durata e recesso

Quanto alla durata del rapporto esso deve avere una durata minima non inferiore a 6 mesi.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto (come previsto dall'art. 2118 del codice civile) con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

c) Licenziamenti illegittimi

L'apprendista può beneficiare delle tutele previste dalla legge contro il licenziamento illegittimo con la precisazione che nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

d) Disciplina e intervento della contrattazione collettiva

Salvo quanto visto nei paragrafi da a) a c) la disciplina del contratto di apprendistato viene definita in accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La disciplina che risulta da questi atti deve comunque attenersi a seguenti principi:

·        divieto di retribuzione a cottimo dell'apprendista

·        possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio

·        presenza di un tutore o referente aziendale

·        possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali

·        possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti

·        registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino

·        possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni

·        possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

 

e) Previdenza e assistenza

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

·        assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

·        assicurazione contro le malattie

·        assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia

·        maternità

·        assegno familiare

·        assicurazione sociale per l'impiego

 

f) Limiti all'utilizzo di apprendisti

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Questo rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne ha in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Queste regole non si applicano alle imprese artigiane.

Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Se questa percentuale non è rispettata è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti dimensionali sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Obblighi del datore di lavoro

Con questo tipo di contratto il datore di lavoro:

·        si impegna a fornire all’apprendista una specifica formazione professionale e a retribuirlo per l’attività svolta

·        può inquadrare il lavoratore in una categoria inferiore (che viene quindi retribuito in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori non apprendisti) ottenendone un vantaggio dal punto di vista economico

·        ottiene una serie di benefici in ordine agli oneri fiscali e previdenziali.

 

Proprio per questi motivi l’apprendistato è diventata la forma più diffusa di ingresso nel mercato del lavoro ed in considerazione dell’estensione del fenomeno la legge stabilisce una serie di limiti e di sanzioni che sono destinati ad evitare abusi dello strumento. 

25 maggio 2017 – tratto da corriere.it

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