L’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del Pvc, è giustificata quando l’urgenza sia astrattamente rappresentata dalla scarsa collaborazione del contribuente sottoposto a verifica, circostanza che può aver indotto un incolpevole ritardo nelle operazioni compiute, protrattesi per siffatta ragione sino al termine di scadenza del periodo ordinario d’accertamento. È il principio che si legge nella sentenza n. 15121/2015 della Corte di Cassazione, depositata nella cancelleria in data 17 luglio 2015. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, contro una sentenza emessa dalla Ctr di Genova, cassata con rinvio ad altra sezione della medesima per i necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di diritto enunciato. La questione riguarda il mancato rispetto dei 60 giorni che devono intercorrere tra la notifica del processo verbale di constatazione e l’avviso di accertamento, come stabilito dall’articolo 12, comma 7, della Legge n.212/2000. L’emissione ante tempus dell’accertamento non è consentita, salvo che ricorrano particolari questioni d’urgenza. L’approssimarsi del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione impositiva, ricorda Piazza Cavour, non è elemento di per sé idoneo a giustificare l’urgenza nella formazione dell’accertamento. Tuttavia, quando l’approssimarsi del termine di scadenza sia stato in qualche modo cagionato dall’atteggiamento del contribuente, scarsamente collaborativo, la questione può assumere ben altri connotati. Un motivo d’urgenza, infatti, può configurarsi in presenza di condotte dolose o pretestuose da parte del soggetto sottoposto a verifica, volutamente dilatorie e in grado di ostacolare la regolare programmazione dell’attività degli uffici fiscali. In tal caso, la mancata cooperazione del contribuente, ove adeguatamente dimostrata, può giustificare l’emissione anticipata dell’atto impositivo. Per queste ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza dei giudici regionali di Genova, rilevando una violazione di legge, poiché la Ctr ha omesso di esaminare se le ragioni di urgenza addotte dall’Ufficio sussistessero effettivamente, atteso che una di tali ragioni, «quella relativa alla mancata cooperazione della società contribuente» risulterebbe astrattamente idonea a giustificare l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento. La vertenza torna quindi all’attenzione della Ctr, che in altra composizione e sezione, è chiamata a valutare, in punto di fatto, la concreta sussistenza di tale profilo.

Benito Fuoco – 31 agosto 2015 – tratto da Italia Oggi

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