Una piattaforma informatica che consente di scambiare dati e validare le informazioni. È questo il nucleo centrale della convenzione siglata martedì tra Inps e Adepp che a breve dovrebbe rendere finalmente pienamente operativo il cumulo dei contributi previdenziali.
I primi articoli dell’intesa descrivono la procedura che ha interesse anche per il professionista, mentre la seconda parte riguarda in modo più specifico il rapporto tra Inps e Casse di previdenza. Il percorso del futuro pensionato inizia con la presentazione della domanda a quello che viene definito l’ente istruttore, cioè l’ultimo a cui si sono versati i contributi (solo per la pensione di reversibilità la domanda va inviata sempre all’Inps). Le modalità di presentazione sono definite da ogni singolo ente previdenziale e quindi potranno variare.
L’ente istruttore, entro due giorni, inserisce la richiesta nella piattaforma (o procedura automatizzata). A questo punto spetta a ognuno degli enti previdenziali coinvolti verificare ed eventualmente integrare le informazioni necessarie, quali per esempio i requisiti necessari, i contributi accumulati, l’importo pro quota della pensione. Successivamente tali informazioni vengono validate dall’ente di competenza. L’articolo 4, comma 3, della convenzione prevede espressamente che «la validazione solleva l’ente istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai dati relativi alle altre forme assicurative».
In pratica se un professionista vuole cumulare i contributi versati alla cassa A e all’Inps, questi due enti dovranno controllare e validare le informazioni di competenza. Se sono coinvolte le casse B e C, saranno queste ultime ad accedere alla piattaforma e confermare i dati.
Successivamente, in base all’esito delle verifiche, l’ente istruttore approva o rifiuta la domanda di pensione e comunica tale decisione alle altre Casse/Inps e all’interessato.
Questa procedura verrà utilizzata anche per le domande di pensione in totalizzazione, come esplicitamente previsto nella convenzione. In realtà la totalizzazione, introdotta dal Dlgs 42/2006, era già stata regolata con la circolare 69/2006. Con le nuove regole sul cumulo, però, occorre valutare caso per caso quale strada è meglio percorrere, iniziando dal metodo di calcolo utilizzato per determinare l’importo dell’assegno. Quanto all’età di decorrenza della pensione, tenuto conto delle finestre mobili, la vecchiaia in totalizzazione arriva a 67 anni e 1 mese di età (contro i 66 anni e 7 mesi dell’Inps ma occorre confrontare anche cosa chiedono le singole casse) mentre l’anticipata a 42 anni e 4 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi con il cumulo per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Matteo Prioschi - 22 febbraio 2018 – tratto da sole24ore.com