Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo lunedì notte al decreto legge in materia fallimentare, civile e processuale civile. I sì sono stati 355, i no 188, un astenuto. Dopo la fiducia saranno esaminati i circa 130 ordini del giorno presentati, prevalentemente dal Movimento Cinque Stelle. Il voto finale è fissato per domani alle 13. Ed è stato già stabilito l’approdo in Aula al Senato del provvedimento nella settimana dal 3 al 7 agosto.

Le modifiche al concordato preventivo
Il testo interviene sulla legge fallimentare (267/1942) per facilitare il ricorso alla finanza da parte dell’imprenditore in crisi e modifica la disciplina del concordato preventivo per prevedere che possano essere presentate offerte alternative rispetto al piano di concordato per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di beni specifici. Le offerte e le proposte concorrenti, purché migliorative e comparabili, potranno essere presentate, oltre che dal debitore, anche da terzi. Il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto con un procedimento competitivo. I creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative quando quella del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (30% nel caso di continuità aziendale).

Creditori pagati almeno al 20%
La proposta di concordato (ad eccezione di quello con continuità aziendale) dovrà soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari. Aumenta a 9 mesi il termine per l’omologazione. Per aderire alla proposta di concordato preventivo non vale più il “silenzio assenso”: i creditori che non esercitano il voto possono farlo nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. In pista anche modifiche alla disciplina del curatore fallimentare per accelerare le procedure e garantirne la terzietà (chi ha concorso al dissesto non può fare il curatore); interventi su giudizi pendenti e chiusura del fallimento, con l’obbligo per i magistrati, introdotto in commissione Giustizia, di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o un concordato; chiarimenti sugli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. Incentivi, infine, per chi ricorre alla negoziazione assistita e all’arbitrato: un credito d’imposta fino a 250 euro sul compenso versato all’avvocato o all’arbitro.

23 luglio 2015 - tratto da sole24ore.com

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