Il regime di cassa impone nuove modifiche ai modelli e alle istruzioni degli studi di settore. Attraverso il provvedimento firmato ieri dal direttore dell'Agenzia delle entrate sono state infatti apportate rilevanti modifiche sia ai modelli sia alle istruzioni degli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2017, allo scopo di adeguarli alle nuove modalità di determinazione del reddito delle imprese minori introdotto dalla legge di Bilancio 2017. Richieste anche nuove e ulteriori informazioni ai contribuenti che nel 2017 hanno dovuto adottare il nuovo regime orientato alla cassa alo scopo di valutare gli effetti che tali nuove modalità di determinazione del reddito delle imprese minori potranno avere sui nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale. Parallelamente alle modifiche agli studi di settore il provvedimento di ieri è intervenuto anche sulla modulistica dei parametri, introducendo le stesse identiche variazioni.

Il regime di cassa è dunque la croce e la delizia della stagione dei redditi 2017. Oltre agli sforzi, davvero non di poco conto, che i contribuenti stanno facendo per far «quadrare» i risultati del primo periodo d'imposta al quale si applicano le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge n.232 del 2016, anche la stessa amministrazione finanziaria si trova costretta ad intervenire sulla modulistica degli studi di settore e dei parametri per adeguarli, per quanto possibile, a un criterio di misurazione del reddito totalmente diverso rispetto a quello per i quale i due strumenti sono stati concepiti. Le modifiche introdotte con il provvedimento in commento riguardano sia il Quadro F- Elementi contabili, sia il Quadro Z-Dati complementari, degli studi di settore (e dei parametri).

Modifiche ai Quadri F. All'interno del quadro F degli studi di settore viene introdotta una nuova sezione che, come si legge nella versione modificata delle istruzioni, «deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del dpr n. 600 del 1973». In tale nuova sezione viene in primo luogo richiesto al contribuente se nel periodo d'imposta 2017 ha tenuto i registri Iva sulla base dell'opzione prevista dall'articolo 18, comma 5, del dpr 600/73 (cosiddetta cassa virtuale). Se il contribuente conferma la scelta di tale metodo di registrazione e determinazione del reddito barrando la casella del nuovo rigo F41, non dovrà procedere alla compilazione degli ulteriori righi sottostanti necessari per l'applicazione dei correttivi «cassa» introdotti con il dm del 23 marzo 2018. Secondo le stime dei tecnici della Sose infatti per i contribuenti che adottano tale metodologia semplificata di determinazione del reddito per cassa non sono necessari particolari aggiustamenti alle variabili degli studi di settore. I contribuenti che si sono invece avvalsi delle altre due metodologie contabili per la determinazione del reddito 2017 con il criterio di cassa, dovranno compilare anche i successivi righi da F42 a F44 ai fini dell'applicazione dei correttivi «cassa».

In tali righi dovranno essere inseriti dati relativi al totale delle operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva nonché il totale delle operazioni effettuate con il metodo del reverse charge e dello split payment.

Modifiche al quadro Z. In vista del passaggio di testimone fra gli studi di settore ed i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) il provvedimento di ieri introduce anche una nuova sezione al quadro Z degli studi nella quale i contribuenti in regime per cassa dovranno fornire una serie di indicazioni. Nello specifico nei righi da Z901 a Z904 i contribuenti dovranno indicare una serie di informazioni necessarie per valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla «cassa», di cui all'articolo 66 del Tuir. In tali righi andranno infatti indicati tutta una serie di componenti positivi e negativi del reddito d'impresa che si rendono necessari per evitare fenomeni di duplicazione di costi o di ricavi nell'anno di passaggio da un regime basato sulla competenza economica all'altro tipicamente orientato alla cassa. Il provvedimento di ieri è dunque l'ennesima conferma di quanto sia difficile far convivere gli studi di settore e i parametro con le nuove modalità di determinazione del reddito delle imprese minori.

Andrea Bongi – 04 maggio 2018 – tratto da Italia Oggi

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