Il professionista può essere sanzionato a livello disciplinare se non ha raggiunto un minimo di crediti formativi anche per periodi anteriori all’entrata in vigore della normativa che ha imposto a tutti l’obbligo di formazione permanente. Infatti, tale obbligo di curare la formazione è anteriore alla pubblicazione in gazzetta del regolamento stesso. Sono questi i principi affermati dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza 9868 di ieri, ha confermato la sanzione dell’avvertimento inflitta a un notaio piemontese reo di non aver raggiunto il punteggio minimo di crediti formativi. Il professionista, in sede disciplinare, si è difeso sostenendo che le sanzioni per il mancato raggiungimento dei crediti erano state introdotte solo dal 2009. La vertenza è poi giunta in Corte d’appello dove i giudici, confermando la sanzione inflitta, hanno affermato che l’obbligo del notaio di curare la propria preparazione professionale era già prevista dal codice deontologico.

Debora Alberici – 15 maggio 2015 – tratto da Italia Oggi

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