Esame d'obbligo per diventare agenti nello sport professionistico. L'abilitazione si articolerà in due step: una prova generale, da svolgere presso il Coni, e una prova speciale, da tenere presso la Federazione dello sport interessato. Per potersi iscrivere gli aspiranti procuratori dovranno avere cittadinanza italiana o di un paese Ue, godere dei diritti civili, non aver riportato condanne per reati dolosi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di un diploma delle scuole superiori. Le materie d'esame comprendono diverse branche del diritto nazionale (privato, amministrativo e ovviamente sportivo), ma anche lo statuto, i regolamenti esecutivi e il codice di giustizia sportiva sia del Coni sia della Federazione interessata. È quanto prevede un dpcm firmato lo scorso 23 marzo dal ministro per lo sport Luca Lotti, recentemente registrato dalla Corte dei conti. Il decreto attua il comma 373 della legge n. 205/2017, che ha istituito presso il Coni il registro nazionale degli agenti sportivi.

Al nuovo registro dovrà essere iscritto chiunque «in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione professionistica o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica». Atleti e club professionistici non potranno rivolgersi a mediatori diversi da quelli inclusi nel registro: viceversa, gli ingaggi e i trasferimenti dei giocatori saranno nulli, così come i relativi tesseramenti. Si ricorda che attualmente le uniche discipline che contemplano un settore professionistico, sulle oltre 40 riconosciute dal Coni, sono il calcio (dalla serie A alla serie C) e il basket (solo serie A), mentre tra gli sport individuali vi sono il golf e il ciclismo, tutti ed esclusivamente nel settore maschile (in passato lo sono stati anche motociclismo e pugilato).

L'esame di abilitazione vedrà due sessioni all'anno, da concludersi entro i mesi di marzo e settembre. Limitatamente al 2018, tuttavia, il calendario viene rimodulato: una sola prova generale e una sola prova speciale, da perfezionare rispettivamente entro la fine dei mesi di settembre e dicembre.

Chi supera entrambe le prove potrà chiedere alla federazione sportiva di riferimento l'iscrizione al registro federale degli agenti sportivi. Una volta ottenuto il certificato di iscrizione, l'interessato potrà rivolgersi al Coni per l'inclusione nel registro nazionale, previo pagamento di 250 euro in marche da bollo. La licenza, documentata tramite apposito tesserino, avrà carattere permanente, ma gli iscritti dovranno rinnovare annualmente l'iscrizione, sempre versando 250 euro. Tra le cause di cancellazione, individuate dall'articolo 10 del dpcm, sono contemplate il verificarsi di un'ipotesi di incompatibilità tra quelle previste dal regolamento Coni, il venir meno dei requisiti soggettivi, la violazione dell'obbligo di aggiornamento o la cancellazione dal registro federale per la perdita dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione. L'articolo 11 disciplina il caso degli agenti stabiliti, ossia dei procuratori di nazionalità Ue abilitati in un altro stato membro.

Come previsto dalla legge di bilancio, i titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 restano validi, mentre quelli concessi tra tale data e il 31 dicembre 2017 rimarranno efficaci solo fino al termine di quest'anno.

Valerio Stroppa – 08 maggio 2018 – tratto da Italia Oggi

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