E’ la prima domenica «libera» per fare lavori e lavoretti: da oggi niente permessi comunali per installare pergotende, pannelli solari, controsoffitti e per svolgere molte altre opere di manutenzione ordinaria edilizia e lavori impiantistici. Entra infatti in vigore il decreto delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 con l’elenco dei primi 58 lavori liberalizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018.

Il decreto ha recepito il «glossario unico» delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. L’intervento del Mit, che dà attuazione all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 222/2016, ha lo scopo di cominciare a mettere ordine nella giungla dei regolamenti comunali e regionali che prevedono, anche per le tipologie di lavori più semplici e senza alcun impatto ambientale o urbanistico. Non era infrequente, per esempio, che per il rifacimento del bagno (impianti, sanitari e piastrelle, senza spostamenti di pareti o porte) nei Comuni venisse richiesto il Cil, con una sanzione di 1000 euro in caso di mancata presentazione, o, in passato, la Dia.

Già nella tabella del 2016 risultavano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, l’eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d’arredo. Ora l’elenco si amplia notevolmente e mette a tacere le pretese di alcuni legislatori locali e di regolamenti comunali assurdamente restrittivi.

Nel concreto, ecco alcuni esempi : installazione (e opere correlate), riparazione, sostituzione o rinnovamento di cancellate e opere anti intrusione; riparazione e sostituzione di controsoffitto (anche installazione se non strutturale); riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma degli impianti elettrico, del gas, igienico e idrico-sanitario (per quest’ultimo anche in caso di sostituzione dei sanitari, di fatto il rifacimento del bagno); installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di servoscale e ascensori (per questi, purché non si incida sulla struttura portante); pavimentazione di aree pertinenziali comprese vasche di raccolta delle acque e locali tombati; creazione di barbecue, gazebo, pergolati (non stabilmente infissi), ripostigli per gli attrezzi, tenda e pergotenda, elemento divisorio verticale non in muratura; installazione di pompa di calore aria-aria.

Saverio Fossati/Giuseppe Latour - 22 aprile 2018 – tratto da sole24ore.com

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