L’ammontare dell’imposta di bollo calcolato dal servizio gratuito messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate potrebbe non corrispondere a quanto effettivamente il contribuente si trova a dover versare per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e soggette a bollo. Il 23 aprile è infatti scaduto il primo termine di pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate nel primo trimestre dell’anno 2019 attraverso il Sistema di interscambio, comprese le fatture elettroniche dirette verso la pubblica amministrazione.

Con il comunicato stampa dell'11 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha informato circa la disponibilità, nel portale «Fatture e Corrispettivi», del servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014, come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto da ultimo citato, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va infatti effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento doveva essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il 20 aprile cadeva di sabato , il 21 aprile era pasqua e il 22 aprile era un giorno festivo. In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette quindi, se necessario, e non trattandosi di una liquidazione dell’imposta, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto. I valori esposti dal servizio dell’agenzia delle Entrate, pur costituendo pertanto un valido ausilio per i contribuenti, devono essere in ogni caso verificati e allineati con i sistemi contabili aziendali ai fini della corretta liquidazione dell’imposta di bollo.

Mastromatteo/B.Santacroce - 23 Aprile 2019 – tratto da sole24ore.com

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