Definizione ammessa solo se si versano tutte le rate scadute, per chi ha dilazioni in corso al 24 ottobre scorso. È però possibile pagare fino alla data di presentazione dell'istanza. La domanda di rottamazione inoltre non blocca i pignoramenti presso terzi in corso. Fino alla presentazione dell'istanza Equitalia può proseguire sia le azioni esecutive che quelle cautelari. Questi i principali chiarimenti ufficiali forniti da Equitalia in un incontro organizzato venerdì a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl 193/2016, con riferimento alle dilazioni in corso, la definizione è ammessa a condizione che il debitore versi le rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016. Equitalia conferma che i soggetti interessati sono tutti coloro i quali hanno rateazioni non decadute al 24 ottobre scorso, data di entrata in vigore del Dl 193. Questa precisazione dovrebbe quindi escludere dalla condizione in esame i debitori che si sono visti accordare i piani di rientro successivamente a tale data.

Il problema posto alla società di riscossione riguarda i debitori che, alla medesima data del 24 ottobre, si trovavano con rate pregresse non versate, pur in presenza di una dilazione in corso. Al riguardo, Equitalia ha precisato che nella imputazione dei pagamenti occorre comunque applicare le regole all'articolo 31 del Dpr 602/1973. In forza di queste, i versamenti sono imputati prioritariamente alle rate scadute. Ne deriva che, per rispettare l'onere in esame, il debitore deve sostanzialmente pagare l'intero importo scaduto e in aggiunta le rate dell'ultimo trimestre. L'unica apertura è consistita nell'ammettere il pagamento tardivo del dovuto, inclusi interessi di mora, al più tardi, entro la presentazione della domanda di definizione. Si tratta tuttavia di tesi non condivisibile, poiché appare evidente che le regole ordinarie di imputazione all'articolo 31 devono cedere il passo alla disciplina speciale del Dl 193/2016.

È stato altresì confermato che, fino alla presentazione della domanda, Equitalia prosegue tutte le attività cautelari ed esecutive. Questo perché la legge non prevede una moratoria generalizzata, nella fase precedente l'attivazione della procedura di definizione. Pertanto, i fermi e le ipoteche già iscritti rimangono, in linea di principio, sino al perfezionamento della stessa. Sussiste quindi un interesse evidente ad anticipare al massimo la trasmissione dell'istanza, in modo da impedire ogni nuova azione. Un'altra precisazione ha riguardato i pignoramenti presso terzi attivati da segnalazione di pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Secondo il documento di prassi, in questo caso si verifica ope legis l'assegnazione del credito in favore dell'agente della riscossione, con l'effetto che la procedura non si interrompe, in analogia con quanto accade in caso di pignoramento eseguito secondo il rito ordinario, con avvenuta assegnazione del credito da parte del giudice. È chiaro come questa indicazione abbia portata generale e si applichi nei riguardi della generalità dei pignoramenti presso terzi. Di conseguenza non potrà definire nulla chi, per effetto del pignoramento in corso, assolverà alla fine per intero il suo debito.

In caso di contenziosi in corso, la definizione agevolata potrà riguardare solo la porzione affidata all'agente della riscossione entro la fine di quest'anno. Equitalia però non chiarisce cosa accade alla quota non rottamata. Resta quindi il dubbio sulla seguente alternativa:
prosegue il giudizio per l'importo non definito
oppure si deve rinunciare all'intero procedimento.
La rinuncia al giudizio dovrebbe, in linea di principio, comportare la refusione delle spese alla controparte, ai sensi dell'articolo 44 del Dlgs 564/1992, salvo diversa valutazione del giudice. Infine, si conferma che, in caso di appello proposto da Equitalia per un carico definito, il debitore può chiedere la cessazione della materia del contendere.

Luigi Lovecchio  - 18 dicembre 2016 – tratto da sole24ore.com

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