Anche i professionisti, come le imprese, possono beneficiare del credito d’imposta per la pubblicità, sia per il 2019 che per gli anni seguenti. Ma solo a condizione che abbiano già fatto investimenti promozionali negli anni precedenti.

Solo per quest’anno la domanda telematica “prenotativa” per fruire del credito fiscale può essere presentata fino al 31 ottobre 2019.

La pubblicità ammessa

Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’articolo 57-bis del Dl 50/2017, per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, quotidiana, periodica e online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, qualora gli stessi investimenti superino complessivamente almeno dell’uno per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, poiché il beneficio è riconosciuto nei limiti “de minimis”.

Le due tipologie di spesa (stampa e Tv locali) devono essere distintamente inserite nel modello di comunicazione approvato il 31 luglio 2018, con il raffronto rispetto al 2018 (articolo 4, comma 1 del Dpcm 90/2018).

Secondo il parere del Consiglio di Stato, non è possibile accedere al credito d’imposta se nell’anno precedente a quello agevolato non sono stati effettuati investimenti pubblicitari.

Le spese agevolabili, al netto dell’Iva, sono l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuato solo su giornali quotidiani e periodici (cartacei o in formato digitale) ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le spese sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997. Poiché la norma non prevede nulla in proposito, il credito d’imposta è tassato ai fini Irpef ed Irap (vedasi Faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria).

Questo beneficio è alternativo e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Solo per quest’anno le prenotazioni vanno presentate entro ottobre. A regime dal 2020, le domande si presenteranno dal 1° al 31 marzo, mentre ad aprile si conosceranno le effettive assegnazioni in base alle richieste.
E i beneficiari dovranno inviare il consuntivo di quanto speso dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Controlli e rischio esaurimento

I professionisti e gli studi devono far risultare le spese tramite un’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali dei conti.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di maturazione a seguito degli investimenti effettuati, e nei periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito 2019 effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto; se le richieste supereranno le risorse disponibili (ancora da quantificare in dettaglio), si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti.

E.Reich/F. Vernassa - 08 ottobre 2019 – tratto da sole24ore.com

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