Cessione della detrazione per la riqualificazione energetica a favore di soggetti privati collegati all'intervento eseguito, quindi anche se hanno soltanto fornito i materiali necessari a eseguire l'opera. Se il prestatore del servizio, inoltre, si avvale di un subappaltatore per eseguire l'intervento agevolato, la detrazione può essere ceduta anche a quest'ultimo soggetto.
Così l'Agenzia delle entrate che, com'è noto, con un recente documento di prassi (circ. 17/E/2018) ha fornito ulteriori e opportuni chiarimenti sulla cessione dei detti bonus (ecobonus e sismabonus).
Preliminarmente, si ricorda che le detrazioni (Irpef e/o Ires) spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di opere eseguite sulle parti a comune degli edifici condominiali, sia nel caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexiex, dell'art. 14, dl 63/2013.
Diventa importante, quindi, stabilire i soggetti cui è possibile cedere i detti bonus e, come precisato anche dalla circolare appena richiamata, in luogo dell'utilizzo diretto in sede dichiarativa, il contribuente può (opzione) decidere di cedere il corrispondente credito scegliendo tra i fornitori che hanno effettuato gli interventi o tra altri soggetti privati, come persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata.
Con un precedente documento di prassi (circ. 11/E/2018), le Entrate avevano già precisato che la cessione del credito doveva restare limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria con la conseguenza che, in totale, non si possono superare due cessioni.
È stato chiarito, pertanto, che mentre la generalità dei contribuenti non può cedere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica a istituti di credito e/o a intermediari finanziari, il comma 2-ter, dell'art. 14, dl 63/2013 non ha disposto alcunché in merito ai soggetti incapienti; l'Agenzia delle entrate, in effetti e con un proprio provvedimento direttoriale (n. 165110/2017), aveva previsto che solo i detti contribuenti avrebbero potuto cedere il credito a banche e intermediari finanziari mentre con altro documento di prassi (circ. 11/E/2018) l'Agenzia delle entrate aveva stabilito che la detrazione era incedibile nei confronti della Pubblica amministrazione.
Le Entrate, quindi, sono ulteriormente intervenute sul tema e, con la più recente circolare (17/E/2018) hanno chiarito, innanzitutto, che nel caso di lavoro eseguiti da un'impresa appartenente a un consorzio e/o a una rete di imprese, il credito relativo alla detrazione in commento, può essere ceduta inevitabilmente anche ai consorziati e/o agli altri retisti, anche se non hanno eseguito direttamente i lavori, o direttamente al consorzio e/o alla rete, escludendo la cessione a istituti di credito o intermediari che fanno parte del consorzio e/o della rete.
In secondo luogo, restando sui soggetti cessionari, la circolare richiamata ha precisato che la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica possa essere ceduta al subappaltatore, quando il prestatore di servizi si avvale di altro soggetto per l'esecuzione degli interventi e alle imprese che hanno sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori anche se i lavori dalle stesse eseguiti non danno diritto alla detrazione, nonché ad altri soggetti privati che hanno avuto un collegamento con l'intervento eseguito e, pertanto, con il rapporto che ha originato il diritto al bonus; detto ultimo collegamento deve, però, essere valutato con particolare riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.
Infine, per quanto concerne la detrazione per gli interventi antisismici, l'Agenzia delle entrate ha esteso i chiarimenti in precedenza forniti (circ. 11/E/2018 e 17/E/2018) alle spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle parti a comune degli edifici collocati nelle zone ad alta pericolosità che beneficiano della detrazione maggiorata pari al 75% e all'85%, di cui al comma 1-quinquies, dell'art. 16, dl 63/2013, nonché all'acquisto dell'unità immobiliare inserita nell'ambito degli edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione e/o ristrutturazione, collocate nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM 3519/2006), tenendo conto della maggiorazione (75% e/o 85%) sulla base della riduzione delle classi di rischio.

Fabrizio G. Poggiani - 29 agosto 2018 – tratto da Italia Oggi

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