Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per oggi, del decreto legislativo cambiano alcune regole per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

La contribuzione ordinaria per la Cigo subirà una revisione al ribasso: per contro, però, si pagherà anche per l’apprendistato professionalizzante. Per questi, l’aliquota dovuta è sempre quella degli operai.

Per la Cigs, nessuna variazione nelle misure della contribuzione, salvo l’applicazione dell’aliquota anche agli apprendisti professionalizzanti occupati presso aziende destinatarie della sola integrazione salariale straordinaria e non anche della Cigo (per esempio imprese commerciali con oltre 50 addetti).

Cambia il contributo addizionale che viene unificato ed è maggiore per chi usa di più lo strumento, inoltre il contributo non si versa più sull’integrazione salariale anticipata e conguagliata ma sulla retribuzione persa dal lavoratore. Si ritiene che, nel rispetto del regime transitorio, la contribuzione aggiuntiva (nella nuova formula) si applichi alla Cig richiesta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto (quindi dovrebbe essere da domani).

Modificati i termini di presentazione delle domande: quelle di Cigo vanno presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; quelle riferite alla Cigs vanno, invece, trasmesse entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento.

Cambiano anche la durata della cassa e l’anzianità utile per richiederla. Sul primo punto, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. I periodi di Cigs connessi a contratti di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, contano per la metà. Riguardo all’anzianità (90 giorni alla data di presentazione della domanda), conta quella di effettivo lavoro; il riferimento è quindi alle giornate di reale presenza, a prescindere dalla loro durata delle stesse, salvo che il trattamento di cassa richiesto riguardi eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Novità per i contratti di solidarietà accompagnanti da Cigs, che perdono la loro autonomia normativa per diventare una causale di intervento di integrazione salariale straordinario. I relativi trattamenti, inoltre, se da un lato potranno attestarsi sull’80% della retribuzione, dall’altra saranno soggetti ai massimali di legge. Anche le aziende subiranno conseguenze in quanto saranno tenute al versamento del contributo addizionale finora non dovuto. Invece i Cds di tipo b (quelli senza cassa), andranno a breve in soffitta (30 giugno 2016), per essere sostituiti dal nuovo assegno di solidarietà.

Antonino Cannioto/Giuseppe Maccarone - 23 Settembre 2015 – tratto da sole24ore.com

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