Si ricordano gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Vostro consulente in materia di sicurezza.

 

Indice

1 – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

2 – Servizio di prevenzione e protezione aziendale (nominato dal datore di lavoro)

3 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nominato dai lavoratori

4 – Formazione

5 – Luoghi di Lavoro

6 – Attrezzature di Lavoro

7 – Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

8 – Impianto elettrico

9 – Scheda di sicurezza delle sostanze chimiche

10 – Rumore

11 – Estintori

12 – Cassetta di primo soccorso

 

1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi aziendali (inclusi quelli relativi a stress lavoro-correlato, tutela della maternità, differenze di età, ecc.) e deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve redigere il DVR entro 90 giorni.

2. Servizio di prevenzione e protezione aziendale (nominato dal datore di lavoro)

Il datore di lavoro deve nominare:

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),

gli Incaricati della Prevenzione Incendi,

gli Incaricati del Primo Soccorso,

il Medico competente, se la legge lo prevede per il tipo di attività svolta.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di RSPP:

nelle aziende artigianali ed industriali che hanno fino a 30 dipendenti

nelle aziende commerciali che hanno fino a 200 dipendenti

in altre tipologie di aziende indicate nell’allegato II del D. Lgs. 81/08

3. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (nominato dai lavoratori)

Ci possono essere due tipologie di RLS:

- RLS aziendale: nominato dai lavoratori all’interno dell’azienda di cui fa parte. Deve frequentare un apposito corso della durata di 32 ore.

- RLS territoriale (RLS-T): se i lavoratori non nominano l’RLS aziendale, l’organismo paritetico (organismo costituito da associazioni di datori di lavoro ed associazioni sindacali) nomina un RLS-T, che periodicamente si reca presso l’azienda.

Il nominativo dell’RLS aziendale deve essere comunicato all’Inail.

4. Formazione

Livello di rischio dell’azienda.

Le aziende sono divise in tre livelli di rischio:

Rischio basso (Uffici e servizi, Commercio, Turismo, Artigianato a basso rischio come lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri)

Rischio medio (Agricoltura, Pesca, Pubblica amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio)

Rischio alto (Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali)

 

Durata dei corsi di formazione.

Datore di lavoro che svolge direttamente il compito di R.S.P.P.: in funzione del livello di rischio dell’azienda, il corso ha durata di 16 ore (rischio basso), 32 ore (rischio medio) o 48 ore (rischio alto).

Incaricati della prevenzione incendi e incaricati del primo soccorso, la cui presenza è prevista in ogni sede lavorativa: devono frequentare gli appositi corsi previsti dalla normativa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): deve frequentare un apposito corso della durata di 32 ore.

Lavoratori: in funzione del livello di rischio dell’azienda, il corso ha durata di 8 ore (rischio basso), 12 ore (rischio medio) o 16 ore (rischio alto).

La formazione dei nuovi assunti deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione.

Preposti (se presenti): devono frequentare un corso della durata di 8 ore.

 

Periodicità dell’aggiornamento di corsi di formazione:

Datore di lavoro, Preposti e Lavoratori: quinquennale

Incaricati prevenzione incendi e Incaricati primo soccorso: triennale

RLS nelle aziende con più di 15 addetti: annuale

5. Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro e i servizi igienici devono essere conformi alle norme vigenti.

In particolare occorre controllare la conformità di:

         pavimenti, muri, soffitti e finestre,

         vie di circolazione ed uscite di emergenza,

         areazione, temperatura ed umidità dell’aria,

         illuminazione naturale ed artificiale,

Se sono presenti più di 10 dipendenti di sesso diverso, i bagni devono essere distinti per i 2 sessi.

6. Attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle norme vigenti.

Il datore di lavoro deve conservare con cura i relativi libretti d’uso e manutenzione.

7. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Quando è necessario, il datore di lavoro deve fornire i DPI (guanti, occhiali, scarpe infortunistiche, tute da lavoro, cuffie contro il rumore, elmetto, ecc.).

8. Impianto elettrico

Gli impianti elettrici devono essere verificati periodicamente da un società abilitata o dalla ASL.

La periodicità della verifica dipende dal tipo di impianto, e può essere o biennale o quinquennale.

9. Scheda di sicurezza delle sostanze chimiche

Devono essere presenti in azienda le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate od immagazzinate nel luogo di lavoro (vernici, reagenti, acidi, prodotti per la pulizia, ecc.).

Per le schede di sicurezza occorre rivolgersi al produttore o a chi le commercializza.

10. Rumore

Se il livello di rumore non è trascurabile, il datore di lavoro deve effettuare la misurazione del rumore e redigere la relativa relazione.

11. Estintori

Nelle attività a rischio d’incendio basso è sufficiente un estintore a polvere ogni 200 mq (comunque almeno uno per piano).

12. Cassetta di primo soccorso

Deve essere presente una cassetta di primo soccorso con contenuto conforme alla normativa.

 

 

Signa, 04 giugno 2018                                                            Studio Bambagioni

Altre notizie