Min. Lav., DM 29 marzo 2013, art. 4

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In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite,: - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo; - per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa; - per associarsi in cooperativa; - per sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini - Aspi (art. 1, DM 29 marzo 2013). Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. La liquidazione della prestazione è effettuata dall’INPS. Per la determinazione dei limiti, condizioni e modalità di tale intervento è necessaria l'emanazione di un apposito decreto ministeriale (INPS, circ. 142/2012). I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all’INPS domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo all’erogazione. Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti, ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa (art. 3, DM 29 marzo 2013). La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.

10 settembre 2014 – tratto da sole24ore.com

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