Via libera alla maggiorazione dello 0,5% del contributo addizionale sui rinnovi dei contratti a termine. La maggiorazione, che si aggiunge al contributo addizionale dell'1,4%, decorre dal 14 luglio 2018 (rinnovi intervenuti da tale data, senza considerare quelli eventuali precedenti) e si applica a ogni rinnovo, con effetto moltiplicativo (se sono tre i rinnovi, l'addizionale dovuta sarà dell'2,9%: 1,4% di base più 1,5% di maggiorazione). A precisarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare n. 121/2019, in cui detta le istruzioni operative dal corrente mese di settembre.

Decreto dignità. La maggiorazione contributiva è stata introdotta dal dl n. 87/2018 (c.d. decreto dignità, in vigore dal 14 luglio 2018) convertito dalla legge n. 96/2018, che ha riformato la disciplina del contratto a termine. La maggiorazione si applica al contributo addizionale già previsto (dalla legge n. 92/2012) per i rapporti a termine, anche in somministrazione, pari all'1,4%.

Solo sui rinnovi. La maggiorazione, la cui misura è 0,5%, si applica in occasione di ogni «rinnovo» del contratto a termine anche in regime di somministrazione. Il «rinnovo» ricorre quando l'iniziale contratto a termine giunge all'originaria scadenza (anche se successivamente prorogata) e si sottoscrive un ulteriore contratto a termine. Sul punto, l'Inps precisa che il «rinnovo», almeno ai fini della maggiorazione, ricorre anche quando l'impresa e il lavoratore hanno prima avuto un rapporto a termine e poi procedono a un rapporto di somministrazione (e viceversa). Inoltre, sulla base di indicazioni del ministero del lavoro, precisa la differenza tra «rinnovo» e «proroga» (si veda tabella).

Effetto moltiplicativo. La maggiorazione, spiega ancora l'Inps, si applica in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, sommandosi al valore dell'addizionale precedente. Per cui l'effetto è moltiplicativo: all'addizionale dell'1,4% si aggiunge lo 0,5% e diventa 1,9% in occasione del primo rinnovo; al secondo rinnovo, l'addizionale dell'1,9% è maggiorata dello 0,5% diventando 2,4%; al terzo rinnovo, l'addizionale del 2,4% è maggiorata dello 0,5% diventando 2,9%. Non vanno presi in considerazione eventuali rinnovi intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018.

Maggiorazione rimborsata. Se entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato, oppure in caso di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato (1,4%). L'Inps precisa che il rimborso riguarda anche l'eventuale maggiorazione versata, ma solo limitatamente all'ultimo rinnovo del contratto a termine.

Da settembre. A partire dall'Uniemens del corrente mese di settembre (invio entro il 31 ottobre), i datori di lavoro devono valorizzare importi e informazioni relative ai lavoratori a termine per i quali è dovuta la maggiorazione contributiva, anche per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il mese di agosto 2019 (arretrati). Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura di «regolarizzazione», versando la maggiorazione contributiva entro il 16 dicembre.

Daniele Cirioli – 07 settembre 2019 – tratto da Italia Oggi

 

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