Il nuovo falso in bilancio comprende anche le valutazioni. Almeno quando queste ultime sono state effettuate in violazione di criteri determinati sul piano normativo oppure indiscussi su quello tecnico. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione con la sentenza n. 890 depositata ieri che cambia drasticamente orientamento rispetto alla decisione dello scorso luglio.

L’estate passata, infatti, un’altra pronuncia della stessa Cassazione - la 33774, depositata il 30 luglio - si era invece attestata sull’irrilevanza penale delle valutazioni nel falso in bilancio. Se tutto questo preluda già a un futuro pronunciamento delle Sezioni unite è presto per dirlo, anche perché bisognerà attendere se è destinata a consolidarsi una delle due linee interpretative del nuovo articolo 2621 del Codice civile.

Intanto, con le motivazioni depositate ieri, i giudici della Quinta sezione prendono posizione in maniera netta sostenendo che una tesi diversa avrebbe effetti dirompenti, visto che - ammettono essi stessi - la stragrande maggioranza delle voci di bilancio è frutto di una qualche valutazione. Così, se la riforma avesse fatto evaporare il peso penale delle valutazioni, di fatto si avrebbe un’abrogazione della nuova fattispecie; ipotesi quest’ultima che i giudici, scrivono, deve essere bollata come «improponibile a fronte di alternative e più pertinenti esegesi del dato normativo».

Quali siano queste più plausibili esegesi è oggetto del nucleo della sentenza che parte dalla considerazione che la legge n. 69 del 2015 (che contiene un pacchetto di norme anticorruzone valorizzate adesso dalla Cassazione in una prospettiva finalistica per la quale cancellare la punibilità delle valutazioni avrebbe la conseguenza di legittimare la costituzione di fondi neri da utilizzare anche per il pagamento di tangenti) ha modificato in maniera profonda le vecchie fattispecie del Codice civile.

In particolare a conservare rilevanza penale è l’esposizione nei bilanci o nelle comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti, con la cancellazione di quell’ espressione, «ancorchè oggetto di valutazioni», che era stata utilizzata dal precedente intervento del 2002. Intervento che fa dire alla Cassazione che non ci può essere discussione sulla punibilità delle falsità che riguardano enunciati descrittivi, cioè fatti di rilievo verificatisi nel corso della gestione, con la precisazione che falso non è il fatto in sé, ma solo la rappresentazione che ne viene data.

Diverso è il discorso, come detto, per il falso valutativo. La sentenza sottolinea allora che il bilancio è composto in larga parte da enunciati estimativi o valutativi, frutto di operazioni concettuali che associano a determinate componenti un dato numerico nell’espressione di un giudizio di valore. «Non può allora dubitarsi – osserva la sentenza – che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti (da intendere nelle accezioni anzidette) non possano non ricomprendersi anche e soprattutto tali valutazioni».

I giudici non eludono poi l’obiezione per la quale ogni valutazione ha in sé un coefficiente di soggettività e, di conseguenza, di opinabilità che non deve automaticamente essere oggetto di sanzione penale. Tuttavia ricordano che quando la valutazione deve essere parametrata a criteri predeterminati, di legge o di prassi universalmente accettate, costituisce falsità l’elusione da quei criteri nel senso di discordanza da un vero legale rappresentato da un modello di verità convenzionale che può essere conseguito solo nel rispetto di quei parametri.

E la Cassazione fa un passo ulteriore sottolineando che le valutazioni espresse in bilancio non sono allora frutto di semplici congetture o arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi determinati dalla disciplina civilistica - tra i quali il nuovo articolo 2426 del Codice civile - dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, ricorda la Corte, la direttiva 2013/34/Ue), dagli standard internazionali Ias/Ifrs e da prassi contabili generalmente accettate come per esempio i principi contabili nazionali elaborati dall’Oic.

«Il mancato rispetto – conclude la sentenza che ha confermato il giudizio di merito della Corte d’appello di Torino sulla rilevanza penale della dissimulata esistenza di un’elevatissima - il 62% del totale - percentuale di crediti incagliati, nel bilancio di una Srl – di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor’oggi punibile ai sensi del nuovo articolo 2621 del Codice civile, nonostante la soppressione dell’inutile inciso “ancorchè oggetto di valutazioni”».

Giovanni Negri - 13 gennaio 2016 - tratto da sole24ore.com

Altre notizie