L'applicazione delle sanzioni ridotte all' 80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30 settembre, ma limitatamente per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l'attenuazione delle sanzioni indicate, in caso di emissione tardiva delle fatture, per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali.

Questa la novità introdotta dalla legge di conversione (legge 136/2018) del dl 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale; la lettera b), comma 1, dell'art. 10, infatti, testualmente recita “b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l'aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”. Nell'attuale versione, il citato art. 10, come indicato al periodo che precede, dispone, innanzitutto, che le sanzioni non si applicano se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell'art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile che trimestrale) ma se la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell'80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal d.lgs. 471/1997. E' pacifico, quindi, che, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall'art. 21 del dpr 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all'art. 6, d.lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. Per esempio, situazione confermata anche nel recente incontro tra le Entrate e il CNDCEC, una cessione di beni eseguita il 20 gennaio da un contribuente mensile, sebbene la fattura non sia emessa in tale data ma il 15 febbraio successivo (termine ultimo per i mensili il 16/02, per i trimestrali il 16/05/2019), le sanzioni sono inapplicabili, con l'ulteriore possibilità che se, ulteriormente, la fattura è emessa tardivamente e ben oltre il 16 febbraio prossimo, ma entro il 16/03/2019, le sanzioni sono ridotte al 20%. Quindi, per le operazioni eseguite nel corso di questo mese, sia con emissione di documento di trasporto o equipollente (fattura differita), sia per le fatture emesse contestualmente (fattura immediata), il termine ultimo per l'emissione della fattura elettronica è il 16 febbraio prossimo, per i soggetti che liquidano il tributo con cadenza mensile e il 16 maggio prossimo per i soggetti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale. Il legislatore, in sede di conversione del dl 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l'agevolazione, di cui al comma 6, dell'art. 1, d.lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall'art. 10, dl 119/2018 convertito, si applica fino al 30 giugno prossimo, quindi per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre prossimo, per i contribuenti mensili. Con la modifica intervenuta in corso di conversione del dl 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore”, in termine di riduzione delle sanzioni dell'80%, è esteso sino al 30/09/2019 ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile. Sul punto, è opportuno ricordare che anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario e/o il committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione. La detta soluzione era stata già riconosciuta, stante la novità epocale della fattura elettronica e la complicazione derivante dalla relativa introduzione, in sede interpretativa dall'Agenzia delle entrate che, con un preciso documento di prassi (circ. 13/E/2018 § 1.5), aveva riconosciuto, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all'art. 1 del d.lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo”, rispetto al termine indicato dal comma 4, dell'art. 21 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica, la natura formale dell'inadempimento, ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997, con la conseguente non applicazione delle sanzioni prescritte. Infine, si ricorda che il cessionario e/o il committente devono trasmettere l'autofattura “denuncia” al Sistema di interscambio (SdI), nel caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi, con pagamento del tributo entro il trentesimo giorno successivo (Agenzia delle entrate, provvedimento 89757/18), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate al comma 8, dell'art. 6, del d.lgs. 471/97 (100% del tributo, con l'applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

F.G. Poggiani - 17 gennaio 2019 – tratto da Italia Oggi

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