Cartelle da pagare anche durante la pausa estiva. Il 1° agosto scatterà il periodo di sospensione che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, ha valenza anche per il processo tributario. Tuttavia, in tale contesto, non vi è alcuna interruzione sul pagamento delle cartelle di pagamento notificate nei mersi scorsi con scadenza nel mese di agosto in quanto estranee ai termini di sospensione.

L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede, infatti, che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Una sospensione che riguarda tutti (o quasi) i rapporti giurisdizionali e non vale in via generalizzata per i termini di pagamento degli atti impositivi. In linea di massima, se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato e il calcolo va eseguito a giorni di calendario.

Cartelle di pagamento

Con riferimento alle cartelle il termine per il pagamento del dovuto è indicato in 60 giorni dalla notifica, con la conseguenza che non trova applicazione la sospensione feriale. Il contribuente, quindi, dovrà versare entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla notifica. Per la proposizione del ricorso contro la cartella di pagamento, invece, trattandosi di un rapporto giurisdizionale, è possibile considerare anche la pausa estiva. L’impugnazione non sospende l’obbligo di pagamento e pertanto, decorsi i 60 giorni agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe avviare le azioni cautelari previste dalla norma volte alla recupero del credito erariale. Una tutela è la richiesta di sospensione da presentare a al giudice (allegata al ricorso o in via autonoma).

Avvisi di accertamento

Per gli avvisi di accertamento, il termine di pagamento coincide con quello per proporre ricorso. Il contribuente, quindi, proprio perché nel calcolo per la scadenza dell’impugnazione deve tener conto anche della pausa estiva, potrà versare beneficiando di 31 giorni in più. Tale termine vale non solo per l’acquiescenza all’atto, ma anche per la definizione delle sanzioni a un terzo e per il versamento delle somme in pendenza di giudizio. La sospensione feriale vale anche per la fase dell’adesione agli accertamenti (articolo 7-quater del Dl 193/2016). Ad esempio, per un atto notificato il 15 maggio 2018 per il quale è stata presentata l’istanza di adesione il 13 luglio 2018, il termine di impugnazione scadrà il prossimo 12 novembre 2018, ossia 181 giorni calcolati sommando i 60 giorni per l’impugnazione ordinaria + 90 giorni per l’adesione + 31 giorni di pausa estiva.

Avvisi bonari

Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972), dei controlli formali (articolo 36-ter Dpr 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono sospesi anche i termini per la consegna dei documenti per il controllo formale (articolo 36-ter) e quindi in caso di richiesta notificata il 20 luglio 2018, la consegna potrà avvenire fino al 23 settembre 2018.

Le verifiche

Nessuna sospensione, invece, per le verifiche: le richieste di documenti dovranno essere evase nei termini concessi dai verificatori.

L.Ambrosi/F.Falcone - 26 luglio 2018 – tratto da sole24ore.com

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