Usare la campagna di  sconti per propinare ai clienti un prezzo più alto di quello originario sul cartellino è un comportamento ingannevole nei confronti dei consumatori. E questo porta il gestore del negozio o la società che ha fatto la «furbata» dritto dritto all’interruzione della campagna di sconti, alla pubblicazione obbligatoria del fatto in se e della relativa condanna a mezzo stampa e al pagamento delle relative spese processuali. In questo caso, la società condannata è una storica azienda dell’abbigliamento di Milano. A emettere l’ordinanza (RG n. 9013/2017)  è il tribunale di Milano, dietro ricorso del Codacons, che poi ne ha dato notizia con una nota.

Luigi Chiarello – 06/07/2017 – tratto da Italia Oggi

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