Tripla scadenza il 30 giugno per Imu e Tasi. L’ultimo giorno del mese è, infatti, la data ultima per fruire del ravvedimento breve per i tributi locali 2015 (con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nel pagamento) e per la dichiarazione Tasi e Imu. Inoltre entro il 30 può essere ancora sanato con il ravvedimento operoso l’omesso o insufficiente versamento dell’Imu o della Tasi per il 2014, in acconto o in saldo, scaduto lo scorso anno. Il ravvedimento lungo per l’Imu e la Tasi, infatti, scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall’omissione» del pagamento (ad esempio, entro il 16 giugno 2015 per l’acconto Imu 2014). Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/2015 , che ha modificato la tesi contenuta nella nota Ifel (Fondazione Anci) del 19 gennaio 2015, secondo la quale i termini delle varie percentuali dei ravvedimenti operosi dovevano decorrere dal momento della scadenza di pagamento del tributo, in acconto o in saldo.Tripla scadenza il

La norma prevede che il ravvedimento lungo, dove la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta al 3,75%, possa essere effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, solo se è prevista la dichiarazione periodica, altrimenti entro un anno dall’omissione o dall’errore. Per l’Ifel le dichiarazioni Imu e Tasi non sarebbero periodiche, perché non vanno ripresentate se non cambiano gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta; quindi il ravvedimento lungo scadrebbe entro un anno dal mancato pagamento. Questa tesi, però, è stata superata dalle Entrate, che hanno previsto che sia l’acconto che il saldo possano essere sanati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Passando ai versamenti in scadenza il 16 giugno scorso un altro tema rilevante riguarda il caso in cui nelle sezioni “Erario”, “Regioni” o “Imu e altri tributi locali” di un modello F24, già presentato, siano stati indicato un codice tributo o un periodo di riferimento errati. Si è in presenza di una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni. È possibile, quindi, correggere l’errore presentando un’istanza di rettifica del modello redatta in carta libera, corredata della copia del modello F24 errato e contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore. Queste regole valgono anche se vengono effettuati errori nella compilazione dei righi del modello F24 per pagare i tributi locali, come l’Imu e la Tasi. Possono essere corretti con l’istanza di rettifica il codice tributo, il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile, l’anno di riferimento, il numero degli immobili o il riferimento al saldo o all’acconto. In tutti questi casi, però, siccome l’Imu e la Tasi sono tributi comunali, la correzione dei codici tributo va richiesta al Comune interessato alla modifica. Anche se è stata errata la ripartizione dell’Imu tra la quota di tributo spettante allo Stato e quella del Comune (fabbricati D), l’istanza va presentata solo al Comune e spetta all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni. Se l’errore riguarda il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile, per rimediare è necessario presentare la comunicazione a entrambi i Comuni interessati. Considerando che la circolare n. 5/E/2002 prevedeva di informare l’Agenzia anche per le correzioni della sezione “Imu e altri tributi locali” degli F24, si consiglia di inviare l’istanza, spedita al Comune, anche all’Agenzia per conoscenza.

Luca De Stefani - 21 giugno 2015 – tratto da sole24ore.com

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