L'esonero dall'Imu per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero scatta anche se il connazionale percepisce una doppia pensione, italiana ed estera. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze conla risoluzione n. 6/DF/2015, intervenendo sulla nuova disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 9-bis del Dl 47/2014.

La regola
Si tratta della norma che prevede dal 2015 l'esenzione dall'Imu, e la riduzione di due terzi di Tasi e Tari, per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. L'assimilazione all'abitazione principale opera per legge, indipendentemente dalla volontà del Comune, ma a condizioni più restrittive essendo ora limitata ai soli pensionati.

I requisiti
Ed è proprio sul requisito soggettivo che sono sorti i principali dubbi applicativi per via dei diversi trattamenti pensionistici che potrebbero percepire i cittadini Aire:
1) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;
2) pensioni italiane;
3) pensioni autonome italiane e pensioni estere.
Sul punto il ministero chiarisce che l'agevolazione è applicabile solamente nel primo e nel terzo caso, dal momento che solo in tali fattispecie si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza». Inoltre il Paese estero che eroga la pensione deve coincidere con il Paese di residenza del soggetto, quindi non potrà usufruire dell'agevolazione il contribuente che, ad esempio, percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia. Nelle tipologie di pensioni rientrano invece anche quelle di invalidità, dal momento che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico senza specificare nulla. Per quanto riguarda gli altri requisiti, il dipartimento Finanze non ritiene necessario che l'immobile sia ubicato nello stesso Comune di iscrizione all'Aire. Inoltre, l'assimilazione opera a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato, situazione piuttosto diffusa in cui il soggetto Aire dà in uso a parenti l'unità in proprietà, anche per evitarne il degrado. L'assimilazione non scatta invece per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni ordinarie.

Gli spazi di autonomia
La risoluzione ricorda che i Comuni non possono, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, introdurre ulteriori casi di esonero dall'Imu. È possibile invece prevedere aliquote ridotte Imu-Tasi o fare ricorso alle disposizioni agevolative Tari-Tasi previste per i residenti all'estero (commi 659 e 679 legge di stabilità 2014). Il dipartimento delle Finanze interviene però dopo la scadenza dell'acconto Imu-Tasi e non sembra peraltro sciogliere tutti i nodi applicativi: ad esempio se il connazionale che possiede più unità immobiliari in Italia può o meno usufruire del beneficio almeno per un immobile. Inoltre, il ministero non chiarisce se l'agevolazione sia o meno subordinata alla presentazione di una dichiarazione, che deve ritenersi necessaria atteso che lo stato di pensionato all'estero non è un'informazione conoscibile dal Comune.

Giuseppe Debenedetto - 30 giugno 2015 – tratto da sole24ore.com

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