«Pace contributiva» preclusa per i periodi soggetti a obbligo contributivo, anche se prescritto. La nuova facoltà di riscatto dei buchi contributivi, infatti, non può essere utilizzata come sorta di sanatoria per rimediare agli omessi versamenti di contributi per periodi di lavoro, neanche se l'obbligo contributivo si sia prescritto. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 36/2019, dettando istruzioni alle nuove facoltà di riscatto introdotte dal dl n. 4/2019 (l'altra è il riscatto soft della laurea, alla quale l'Inps ammette anche quanti abbiano fatto domanda tradizionale, ai fini del ricalcolo dell'onere). L'Inps, inoltre, precisa che le istanze di pace contributiva possono essere presentate solo in via telematica, contraddicendo quanto indicato sul modulo di domanda.

La pace contributiva. È la nuovissima tipologia di riscatto relativa ai c.d. «buchi contributivi», a quei periodi cioè non coperti da contributi, comunque versati e accreditati presso forme di previdenza obbligatoria. Il riscatto opera in via sperimentale limitatamente al triennio 2019/2021 ed esclusivamente a favore di soggetti non già pensionati e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Al fine di quest'ultima condizione, precisa l'Inps, l'assenza di contributi riguarda qualsiasi tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) e presso qualsiasi gestione di previdenza, comprese casse professionali e forme previdenziali all'estero. I periodi riscattabili sono quelli compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza (necessariamente successiva al 31 dicembre 1995) e l'ultimo contributo pagato; di questi periodi, si ha facoltà di scegliere quali e quanti riscattare, fino a massimo cinque anni, anche se non continuativi. In ogni caso, i periodi devono essere precedenti al 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del dl n. 4/2019). I periodi riscattabili, inoltre, sono soltanto quelli non soggetti a obbligo contributivo; il che vuol dire, precisa l'Inps, che il riscatto non può essere esercitato per recuperare periodi di lavoro. Tale preclusione, spiega l'Inps, opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia prescritto. Pertanto, per recuperare tali periodi di lavoro va fatto ricorso ai tradizionali istituti, quali la regolarizzazione contributiva o, se c'è prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.

Infine, contraddicendo quanto indicato nel modulo di domanda (Ap135), l'Inps precisa che la presentazione della domanda può avvenire esclusivamente in via telematica: caricamento online; tramite contact center Inps; rivolgendosi a patronati e altri intermediari.

Il riscatto soft della laurea. La nuova facoltà di riscatto è inserita nel corpo normativo che disciplina il riscatto della laurea (art. 2 dlgs n. 184/1997), quale ulteriore ipotesi a disposizione, però, unicamente «dei periodi da valutare con il sistema contributivo». La nuova facoltà, spiega l'Inps, è praticabile solo entro il compimento dei 45 anni d'età. A renderla «soft» è il costo: agevolato, perché calcolato sul livello minimo imponibile annuo dei commercianti Inps, pari a 15.878 euro nel 2019, anziché sulla propria retribuzione o compenso. L'Inps precisa che la nuova facoltà di calcolo dell'onere (che è la vera novità) si aggiunge a quelle già previste e, di conseguenza, è all'interno di tale ventaglio di criteri che il richiedente può scegliere il suo. L'opportunità, tuttavia, è riservata esclusivamente alle domande presentate a partire dal 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del dl n. 4/2019). In ogni caso, la rideterminazione dell'onere non è possibile qualora il riscatto determinato in base a una qualsiasi modalità sia stato già interamente versato (si veda tabella).

Daniele Circoli - 07 marzo 2019 – tratto da Italia Oggi

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