Mia moglie e io siamo proprietari di una casa al mare. È un immobile privo di impianto di riscaldamento o condizionamento utilizzato pochi giorni l'anno, per lo più d'estate. Ora vorremmo sostituire le persiane e aggiungere una tenda solare. Abbiamo letto che per questi interventi sarebbe possibile detrarre le spese, con l'agevolazione del 65% per il risparmio energetico. Quel che non riusciamo a capire è se, per ottenere la detrazione, si richiedono particolari requisiti sia dell'immobile che delle tende. I.P. - BARI

La legge di stabilità 2015 (190/2014) ha prorogato nella misura del 65%, fino al prossimo 31 dicembre, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. E per quest'anno, ha contemporaneamente esteso l'agevolazione all'acquisto e posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di 60mila euro.
Se le spese vengono sostenute entro la fine del 2015 è dunque possibile fruire dell'ecobonus, che si tratti di sostituzione o di nuova installazione delle schermature.
I requisiti “tecnici”
Quanto ai requisiti, alla data della richiesta di detrazione, l'immobile oggetto di intervento deve essere “esistente” e in regola con il pagamento dei tributi, come previsto tra l'altro per tutti gli altri tipi di opere agevolate. Non è però obbligatorio che sia presente un impianto di riscaldamento.
Nell'allargare il raggio d'azione dell'ecobonus, la legge di stabilità fa esplicito riferimento alle schermature solari dell'allegato M del Dlgs 311/06, i cui contenuti sono stati integralmente sostituiti dall'allegato B del Dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). In quest'ultimo documento non sono presenti norme “di prodotto”, e così l'Enea ha interpretato la legge analizzando le normative Uni relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. Ha poi stilato alcune considerazioni circa le caratteristiche richieste, che si possono ritrovare nell'apposito Vademecum scaricabile dal sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Le schermature devono quindi essere a protezione di una superficie vetrata; devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente; possono essere interne, esterne o integrate ai vetri; possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti); devono essere mobili (quelle fisse o semi-fisse impedirebbero, al contrario, l'irraggiamento nei mesi invernali); devono essere “tecniche” (sono cioè escluse le tende decorative). Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, eccetera) sono considerati validi tutti gli orientamenti. Mentre tra le schermature non in combinazione con vetrate (quelle esterne aggettanti) sono escluse quelle con orientamento a Nord.
Tenendo vive tali considerazioni, tra i prodotti agevolati rientrano – a titolo d'esempio non esaustivo - tende da sole, a veranda, a rullo, cappottine mobili, pergole con schermo in tessuto o con lamelle in alluminio orientabili, skylight esterni, tapparelle, veneziane, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere, rulli avvolgibili, skylighter, eccetera.
L'allegato F
Nel compilare la scheda descrittiva (allegato F al “decreto edifici”) sul sito dedicato dell'Enea, si devono inserire i dati relativi a tipologia (interna, esterna, integrata) e superficie (mq) della schermatura; superficie finestrata protetta (mq) ed esposizione (da nord a sud); classe della schermatura; materiale (tessuto, legno, plastica, Pvc, metallo, misto, altro); meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito, fisso). La classe energetica della schermatura è quella fondata sul parametro del fattore solare (Gtot), che misura la percentuale di energia solare che penetra in una stanza attraverso schermo e vetrata (norma Uni En 14501). Si tratta in sostanza della capacità di filtraggio, e le classi prestazionali vanno da 0 a 4. Ma poichè la legge non suggerisce una classe minima necessaria, è concesso anche indicare il valore base “zero”. Così come “zero” può essere indicato, sempre nella scheda descrittiva, all'interno del campo relativo al risparmio energetico stimato. Manca infatti un sistema di calcolo automatico, che rifletta anche la riduzione degli apporti solari, e non si vuol obbligare al ricorso di un tecnico; d'altra parte, poiché la voce richiesta dall'allegato F è “tarata” sul risparmio dei kWh, non si vuol escludere dal bonus chi non possiede un impianto di condizionamento.

Dario Aquaro – 18 maggio 2015 – tratto da sole24ore.com

 

Altre notizie