Niente più sanzioni per coloro che presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) irregolare, in quanto incompleta di un dato essenziale. Ciò in quanto l’intervenuta abrogazione del comma 2 dell’articolo 21 della legge 241/1990 disposta dalla legge Madia fa venir meno tutte le altre disposizioni sanzionatorie previste nelle discipline di settore, ed anche quelle delle leggi regionali. Lo ha chiarito l’Anci rispondendo ad uno specifico quesito posto da un comune veneto con una nota del 16 novembre. L’articolo 21, comma secondo, della legge 241/1990, precisa il servizio di consulenza dell’Associazione dei comuni, consentiva di applicare la sanzione prevista per l’attività abusiva, anche quando l’attività era iniziata con il possesso di un titolo abilitante ma senza i requisiti o i presupposti di legge. Sta di fatto che, unitamente alla abrogazione della sopraindicata disposizione, precisa il parere, la legge 124/2015 ha modificato anche l’art. 19 della medesima legge 241/1990, ovvero quello che consente l’esercizio di una attività a seguito della presentazione di una Scia, prevedendo che l’amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti o presupposti di legge invita il privato a provvedere, disponendo però la sospensione dell’attività intrapresa. Sospensione che, sottolinea l’Anci, nella versione precedente dell’articolo 19 non era contemplata e quindi l’interessato poteva continuare la sua l’attività pur in carenza dei requisiti presupposti durante il periodo concesso per uniformarsi alle prescrizioni di legge.
Pertanto, conclude la nota, non sono più applicabili le disposizioni regionali che prevedono sanzioni per l’esercizio dell’attività di carenza di un requisito, mentre continueranno ad essere sanzionate le imprese che iniziano l’attività senza aver prioritariamente presentato la Scia o fatto maturare il silenzio assenso, nei casi in cui è espressamente previsto il titolo autorizzatorio. Come del resto sarà soggetto a sanzione colui il quale non rispetterà l’ordine di sospensione imposto a seguito della modifica dell’art. 19, in attesa della conformazione della Scia; ciò in quanto la Scia sospesa è inefficace.

Marilisa Bombi – 01 dicembre 2015 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie