In tema di notificazione della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale, soltanto l’avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l’avvenuta notifica, quando il contribuente abbia espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 8861/2016, con cui è stata cassata una sentenza della Ctr di Venezia e accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. La vertenza nasce dall’impugnazione di cinque cartelle di pagamento, conosciute attraverso la successiva iscrizione ipotecaria: il contribuente, infatti, lamentava di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle pregresse.

La resistente Equitalia depositava in giudizio copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, comprovanti la notifica a mezzo posta delle cartelle in questione. Dette copie venivano contestate dalla ricorrente, che ne metteva in dubbio la conformità e l’effettiva rispondenza agli originali dei documenti rappresentati. Il primo grado annullava le cartelle. La Ctr di Venezia, invece, con la sentenza poi oggetto del ricorso per cassazione, accoglieva l’appello di Equitalia, ritenendo che la notificazione delle cartelle dovesse ritenersi provata sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento depositati nel fascicolo processuale.

La Cassazione ha ribaltato l’esito del giudizio e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha disposto l’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento delle impugnate cartelle esattoriali. Nella fattispecie, spiega Piazza Cavour, «risulta accertato dalla Ctr che il piego era stato notificato e che la notifica risultava effettuata regolarmente, tuttavia sulla base di prova documentale in fotocopia la cui conformità all’originale era stata disconosciuta». L’onere di provare la notifica, infatti, può ritenersi adempiuto col deposito degli avvisi di ricevimento prodotti in copia, soltanto se il contribuente non abbia contestato la conformità di dette copie agli originali: in tal caso, spetta all’esattore reperire ed esibire i documenti in originale, senza i quali la notifica non può ritenersi validamente provata.

All’accoglimento del ricorso del contribuente, la Cassazione ha fatto seguire la condanna alle spese per l’amministrazione, limitatamente a quelle relative al grado di legittimità, disponendo al contempo l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito, stante l’evolversi alterno della vicenda processuale.

Benito Fuoco - 23 maggio 2016 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie