Era il 1992 e il 2000, la dottoressa Simma Federspiel, cittadina italiana, percepiva una borsa di studio per il lavoro svolto a tempo pieno presso l'università di Innsbruck (Austria) quale medico specializzando in neurologia e psichiatria. La Provincia Autonoma di Bolzano versava alla clinica universitaria di Innsbruck la borsa di studio conformemente ad una convenzione sottoscritta con il Land Tyrol (Austria). La clinica universitaria di Innsbruck versava poi le corrispondenti somme alla signora Simma Federspiel.

Per ottenere tale remunerazione, la dottoressa Simma Federspiel aveva firmato, nel 1992, in conformità a quanto espressamente previsto dalla legge provinciale n. 1/1986, un impegno a lavorare, una volta specializzata, per almeno 5 anni nei 10 successivi alla specializzazione, presso l'ASL della Provincia Autonoma di Bolzano. In caso contrario, ella si impegnava a rimborsare sino al 70% delle somme percepite, oltre agli interessi.

Nel 2013, in risposta a una lettera della Provincia Autonoma di Bolzano, la dottoressa Simma Federspiel ha dichiarato di non avere mai esercitato la propria attività di medico in tale provincia dopo la specializzazione.
Pertanto, la Provincia Autonoma di Bolzano ha ingiunto alla dottoressa Simma Federspiel di rimborsare il 70 % delle remunerazioni percepite, oltre agli interessi, per un totale di quasi 120 000 euro.
La dottoressa Simma Federspiel si è allora rivolta al Tribunale di Bolzano, chiedendo di dichiarare illegittima tale richiesta di pagamento.
Il Tribunale di Bolzano nutre dei dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di tale disciplina delle borse di studio o remunerazioni dei medici specializzandi, nella misura in cui siffatta regolamentazione ha per effetto di dissuadere i medici specialisti dal lasciare il loro Stato membro di origine e dallo stabilirsi a esercitare la professione in un altro Stato membro.

Il Tribunale di Bolzano ha quindi deciso di chiedere alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, se il diritto dell'Unione (ivi compreso il principio di libera circolazione dei lavoratori) consenta oppure non consenta di condizionare il compenso versato ai medici specializzandi al loro impegno di lavorare almeno 5 anni per il servizio sanitario pubblico di provenienza e di richiedere, in caso di mancato rispetto di tale impegno, la restituzione di un importo sino al 70% di quanto versato, oltre agli interessi legali.

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda che la sig.ra Simma Federspiel ha beneficiato, durante il suo periodo di specializzazione, di una remunerazione sufficiente ai fini del conseguimento della formazione. Pertanto, il problema di cui trattasi riguarda soltanto il periodo successivo alla specializzazione, e non i presupposti della formazione dei medici specializzandi. Dunque, il diritto dell'Unione non osta a una condizione come quella controversa (impegno a lavorare, una volta specializzati, per almeno 5 anni nei 10 successivi alla specializzazione, presso l'ASL della Provincia Autonoma di Bolzano e, in caso contrario, obbligo di rimborsare sino al 70% delle somme percepite, oltre agli interessi).

La Corte ritiene, poi, che una condizione come quella in questione, non contrasti con la libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 Tfue) o con la libertà di stabilimento (articolo 49 Tfue). E' vero tale condizione può dissuadere il medico dal lasciare il proprio Stato membro di origine per andare a lavorare o a stabilirsi in un altro Stato membro, qualora ciò lo porti a rimborsare fino al 70% dell'importo dell'assegno percepito, oltre agli interessi. Tuttavia, detta limitazione si giustifica con gli obiettivi di interesse generale di assicurare alla popolazione della provincia di Bolzano un'assistenza medica specialistica di qualità elevata, equilibrata e accessibile a tutti, preservando al tempo stesso l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale. La Corte aggiunge che si deve anche considerare la necessità di garantire la disponibilità di cure mediche di qualità nelle due lingue ufficiali di tale territorio, ossia nelle lingue tedesca e italiana, e dunque la difficoltà di assumere un numero sufficiente di medici specialisti idonei a esercitare la loro professione in queste due lingue.

La Corte osserva, poi, che l'obbligo, per i medici specialisti che abbiano beneficiato del finanziamento della loro formazione, di lavorare nella Provincia autonoma di Bolzano è limitato a cinque anni, e ciò entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione, e che detto obbligo viene in essere soltanto nel caso in cui un impiego come medico specialista sia disponibile in tale provincia per il medico in questione e tale impiego gli venga offerto a tempo debito.

In definitiva, l'onere che i medici specializzandi si accollano per fruire della retribuzione durante la scuola di specializzazione appare proporzionato agli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale: ma su questo punto l'ultima parola spetta al giudice nazionale.

20 dicembre 2017 – tratto da sole24ore.com

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