Il tirocinio ha una durata massima che non può essere superiore a:

  • 4 mesi nel caso in cui gli stagisti siano studenti che frequentano la scuola secondaria
  • 6 mesi nel caso in cui gli stagisti siano lavoratori inoccupati o disoccupati(comprendendo nel conteggio anche i lavoratori iscritti alle liste di mobilità)
  • 6 mesi nel caso in cui gli stagisti siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diplomao post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione
  • 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi
  • 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate. Per “persone svantaggiate” si intendono gli invalidi (fisici, psichici e sensoriali, come ad esempio i non vedenti o i non udenti), le persone che hanno subito un periodo di ricovero in ospedali psichiatrici (anche giudiziari), le persone sottoposte a trattamenti psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti , i minori di età in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i detenuti (e gli internati in istituti penitenziari), i condannati (e gli internati) ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, con l'esclusione dei soggetti portatori di handicap.
  • 24 mesi nel caso di soggetti diversamente abili. 

25 ottobre 2017 - tratto da corriere.it

 

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