Nuovi organi di controllo nelle società a responsabilità limitata più che dimezzati. Oltre che raddoppiare i tre limiti previsti nell'attuale versione dell'articolo 2477 del codice civile, l'esecutivo ha infatti previsto una ulteriore barriera alla nomina del revisore o del collegio sindacale nelle srl, precisando che l'obbligo di nomina scatti solo nel caso del superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre limiti in luogo dell'attuale uno su tre. Ciò ridurrà ulteriormente il numero delle società che dovranno dotarsi, entro il prossimo 16 dicembre, dell'organo di controllo per effetto delle disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs n.14 del 2019).
È questo l'effetto che si produrrà una volta che l'emendamento condiviso dalla maggioranza che sostiene l'attuale esecutivo e appoggiato dal viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia verrà definitivamente approvato durante i lavori di conversione in legge del c.d. decreto crescita (dl n.34/2019).
Al testo normativo da ultimo richiamato l'emendamento propone infatti di inserire un nuovo articolo 18-bis dal titolo «Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata».
Tale disposizione modificherà l'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, lettera c) prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: «c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.»
Allo scopo di tutelare le società che nel frattempo, sulla base dei più stringenti limiti introdotti dal 16 marzo scorso dall'articolo 379 del Dlgs n.14 del 2019, hanno provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, l'emendamento di fonte governativa dispone inoltre che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di tale nomina per la società che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità, costituisca giusta causa di revoca della nomina stessa.
Ciò significa che dall'indomani della conversione in legge del decreto crescita con il recepimento di tali novità normative, tutte le società a responsabilità limitata che hanno nominato l'organo di controllo sulla base dei suddetti limiti potranno procedere alla sua revoca invocando l'intervento di una giusta causa, rappresentata appunto dalla ennesima modifica normativa all'articolo 2477 del codice civile.
Resta ovviamente inteso che qualora tali società volessero comunque mantenere l'organo di controllo o il revisore che a quel punto non sarà più obbligatorio ai sensi di legge, potranno comunque farlo evitando semplicemente di revocare i soggetti nominati.
Nessuna modifica per quanto riguarda invece la cessazione dell'obbligo dell'organo di controllo che continuerà a verificarsi quando, per tre esercizi consecutivi, non verrà superato nessuno dei suddetti tre nuovi limiti.
Resta ferma anche la tempistica sia per la nomina dei nuovi organi di controllo sia per le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie allo statuto delle società a responsabilità limitata, che rimane fissata entro i successivi nove mesi dall'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa.
Andrea Bongi – 04 giugno 2019 – tratto da Italia Oggi