La modifica introdotta dal decreto fiscale per i soggetti interessati dagli Isa vale anche per forfettari, minimi, contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa. E per questi soggetti vale anche per cedolare secca, Ivie e Ivafe

La riduzione degli acconti al 50% per la scadenza del 2 dicembre prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra si applica anche ai contribuenti forfettari e minimi. Ma non solo, i soggetti Isa interessati dalla riduzione degli acconti, i forfettari e i minimi potranno versare al 50% e non più al 60% anche gli acconti relativi alla cedolare secca, all’Ivie (la patrimoniale sugli immobili all’estero) e l’Ivafe (la patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero). È quanto emerge dalla risoluzione 93/E/2019 dell’agenzia delle Entrate .

L’ambito applicativo
La modifica, come precisa una nota diffusa dalle Entrate, «si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto ministeriale di approvazione nonché ai contribuenti che, trovandosi nelle condizioni descritte sopra, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario, determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari ovvero ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa».

Per questi soggetti, sottolinea l’Agenzia, «il Dl fiscale ha rimodulato la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per le seguenti imposte: Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute dai contribuenti forfettari, cedolare secca per canoni di locazione, Ivie (imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero) e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero)».

Il calcolo degli acconti
Poiché per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il Dl fiscale ha fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto, i contribuenti che hanno versato la prima rata del 40%, entro il 30 novembre dovranno versare la seconda rata nella misura del 50%. Sempre entro il termine del 30 novembre, chi non era tenuto a versare la prima rata, invece, effettuerà un unico versamento nella misura del 90 per cento.

12 novembre 2019 – tratto da sole24ore.com

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