Il trattamento dei costi auto degli agenti di commercio è specificatamente regolato dal Tuir. In particolare, l'articolo 164 stabilisce che il costo d'acquisto è deducibile nella misura dell'80%, indipendentemente dalla forma giuridica in cui l'attività viene esercitata. Viene poi stabilito un ulteriore limite: non si tiene conto del costo eccedente 25.822,84 euro. Ciò significa che, se il costo dell'auto acquistata fosse pari a 40mila euro, la quota deducibile sarebbe sempre l'80% della soglia.

È bene ricordare anche che – trattandosi di beni strumentali – la deduzione avviene con un coefficiente d'ammortamento del 25%, ridotto alla metà per il primo anno. Di fatto, la deduzione avverrà in cinque esercizi.

La percentuale di deducibilità e il tetto massimo di spesa fiscalmente rilevante sono gli stessi anche in caso di acquisto dell'auto tramite leasing.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 16/2012, la deducibilità dei canoni di leasing non è più condizionata a una durata minima del contratto. Infatti, il periodo d'ammortamento rappresenta ora semplicemente il periodo minimo di tempo entro cui poter dedurre i canoni; in particolare:

- se il contratto ha una durata inferiore a quattro anni (periodo d'ammortamento) la deduzione avviene comunque in quattro anni;

- se il contratto ha una durata pari o superiore a quattro anni la deduzione avviene in base a tale durata (principio di derivazione).

Infine, scontano la stessa percentuale di deducibilità (80%) anche tutte le spese di gestione afferenti l'auto, quali manutenzioni, bollo e assicurazioni nonché, come ribadito anche nella circolare n. 47/E/2008, gli eventuali interessi passivi sostenuti per l'acquisto del veicolo dovuti a finanziamenti o leasing.

La deduzione delle spese di gestione è possibile anche nel caso in cui l'agente disponga dell'auto in base ad un titolo diverso dalla proprietà o dal leasing. È il caso, ad esempio, del comodato gratuito. Sul punto è da ritenersi necessario un contratto redatto in forma scritta al quale dare, possibilmente, data certa.

Per quanto attiene l'Iva, invece, l'articolo 19-bis1 del Dpr n. 633/1972 non prevede alcun limite alla detrazione. Pertanto, gli agenti possono continuare a operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell'utilizzo del bene. Nella sostanza, si dovrebbe individuare la quota del bene (o del servizio se ci riferiamo alle spese di gestione) destinata all'esercizio d'impresa. Secondo la risoluzione n. 6/E/2008, ove si sia operata all'atto dell'acquisto la detrazione integrale, il successivo impiego per uso personale o familiare sarà da assoggettare a Iva, con una base imponibile pari al valore normale.

Per gli agenti di commercio, le spese di ristorazione e quelle alberghiere sostenute nell'esercizio della propria attività sono deducibili nella misura del 75% (articolo 109, comma 5, Tuir). Al fine di poter applicare la deduzione, la spesa deve essere documentata da fattura o ricevuta fiscale intestate all'agente stesso. Come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2010, in caso di certificazione della spesa mediante ricevuta, l'intero importo concorre alla formazione del costo deducibile, mentre nel caso della fattura l'agente può anche portare in detrazione l'Iva. È possibile fruire della deduzione, indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata e, pertanto, anche nel caso in cui si utilizzino i buoni pasto.

Se il contratto stipulato con il mandante prevede che le spese di trasferta (tra le quali possono rientrare, ad esempio, le spese per pasti, alberghi e indennizzi chilometrici) possano essere riaddebitate in fattura, queste costituiranno per intero ricavo per l'agente (si veda la risoluzione ministeriale n. 505284/74). Da ciò consegue che l'importo della ritenuta d'acconto deve essere determinato considerando come base imponibile sia le provvigioni che i rimborsi spese. Analogamente, i rimborsi concorreranno anche alla formazione dell'imponibile Iva. In generale, il periodo di competenza della provvigione è quello in cui è avvenuta la conclusione del contratto tra il preponente e il cliente, anche se il contratto d'agenzia prevede la spettanza dei compensi per l'agente all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del terzo (risoluzione n. 115/E/2005).

Per completezza si ricorda che, se ammesso nel contratto di agenzia, possono essere oggetto di riaddebito anche eventuali spese non nominative sostenute dall'agente, quali ad esempio pedaggi autostradali ricevute di parcheggi e taxi. In questo caso l'agente, al fine di poter dedurre tali costi, deve riuscire a dimostrare che sono stati sostenuti nei tempi e nei luoghi connessi allo svolgimento della sua attività effettuata a favore del mandante.

Potrebbe anche accadere che l'agente, nel corso di trattative o comunque per motivi di lavoro, offra il pranzo o la cena ad altri soggetti. Dal punto di vista fiscale è necessario individuare la tipologia del soggetto verso cui è effettuata detta liberalità perché potrebbe avere effetti diversi. Ad esempio, se il pranzo viene offerto a un cliente, anche potenziale, la spesa rientrerebbe tra quelle di ospitalità e il costo sarebbe deducibile per il 75% e l'eventuale Iva detraibile. Diversamente, nel caso di altri soggetti, la spesa rientrerebbe tra quelle di rappresentanza per le quali il costo, oltre alla deducibilità limitata al 75%, soffrirebbe il tetto di spesa massima (1,3% dei ricavi, fino a 10 milioni) e l'Iva risulterebbe integralmente indetraibile.

IRAP SOLO IN PRESENZA DI «ORGANIZZAZIONE»

Agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti passivi tenuti al versamento dell'Irap solo in presenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

In base ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità e all'interesse altrui;

2) impieghi beni strumentali eccedenti – secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire secondo la comune esperienza – il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Sempre secondo la Cassazione, l'accertamento dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

NORMATIVA E PRASSI

Autovetture

  • Articolo 164, Tuir: fissa la deducibilità dei costi auto all'80%, con l'ulteriore soglia di 25.822,84 euro in riferimento all'acquisto
  • Cm 47/2008: gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente alle auto seguono la disciplina prevista dall'articolo 164 del Tuir, e non quelle previste dagli articoli 61 e 96 del Tuir

Spese di vitto e alloggio e di rappresentanza

  • Articolo 102, Tuir: stabilisce le regole di deducibilità dei canoni di leasing relativi a beni strumentali
  • Articolo 109, comma 5, Tuir: le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili al 75 per cento
  • Articolo 108, comma 2, Tuir e Dm 19 novembre 2008: deducibilità spese di rappresentanza

Provvigioni

Rm 115/2005: le provvigioni sono di competenza del periodo in cui è concluso il contratto tra impresa preponente e terzo, anche se il contratto d'agenzia prevede la spettanza dei compensi per l'agente all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del terzo

Minimi

Cm 7/2008: se l'agente applica il regime dei minimi, per la verifica del valore dei beni strumentali il costo dell'auto deve essere considerato nella misura del 50% (e non dell'80%)

Detrazione dell'Iva

  • Articolo 19 e 19-bis1, Dpr 633/1972: stabiliscono la detrazione dell'imposta relativa alle auto secondo il principio di inerenza e l'indetraibilità di quella relativa alle spese di rappresentanza
  • Rm 34/2003: la detrazione dell'Iva per i costi sulle autovetture spetta anche quando l'attività viene svolta in forma societaria
  • Rm 6/2008: la detrazione dell'Iva relativa alle auto segue le regole ordinarie, e quindi va operata in funzione dell'utilizzazione del bene o servizio acquistato nell'esercizio dell'impresa


Matteo Balzanelli- 17 febbraio 2016 – tratto da sole24ore.com

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