La badante fa perdere il diritto all’esenzione dal canone Rai. Con la risposta 242 di ieri all’interpello di un’anziana contribuente, l’agenzia delle Entrate, con encomiabile inflessibilità, ha applicato la norma dettata dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007. Che afferma: «A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa».

La contribuente, invalida e con reddito inferiore a 8mila euro annui lordi, chiedeva se la presenza di una badante, anagraficamente residente con lei (e quindi convivente) potesse farla uscire dai requisiti richiesti. E la risposta è stata affermativa: con la circolare 46/2010 era stato già chiarito che il dettato della norma che dice «senza conviventi» andava inteso come un divieto di convivere con altri soggetti diversi dal coniuge che siano soggetti di un reddito proprio, indipendentemente, quindi, dal fatto che venga o meno raggiunto il limite convenzionale degli 8mila euro annui lordi di reddito complessivo familiare (limite valido dal 2018).
Questo è appunto il caso descritto dal contribuente che ha presentato l’interpello: la badante non è coniuge e ha un reddito proprio (appunto, quello di badante, proveniente da una parte della pensioncina della contribuente). Quindi, concludono le Entrate (Divisione Contribuenti - Direzione centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi e d Enti non commerciali), l’esenzione non spetta.

Saverio Fossati - 15 luglio 2019 – tratto da sole24ore.com

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