Gli studenti delle università non statali (e i genitori che li hanno a carico) trovano i riferimenti per l'inserimento delle loro tasse e spese detraibili. Il decreto del Miur 288 del 29 aprile scorso stabilisce, infatti, il limite massimo di detraibilità delle tasse e contributi di iscrizione alle università non statali.
Facciamo un passo indietro. L'articolo 1, comma 954, lettera b), della legge di Stabilità 2016 (208/2015) ha modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir e ha previsto la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Le nuove si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015.
Ora il decreto del Miur ha fissato gli importi massimi detraibili per l'anno 2015 della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.
I limiti di spesa sono stati individuati in base all'area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico - tecnologica e umanistico – sociale) e sede territoriale in regioni del Nord, Centro e Sud (con tabella identificativa specifica). In linea con i principi utilizzati fino all'anno 2014, il ministero ha preso in considerazione:
la situazione relativa a un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;
il principio secondo il quale le detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali debbano essere comunque comparabili con le detrazioni spettanti agli studenti degli atenei statali con sede nella medesima zona geografica.
Ad esempio per i corsi universitari di istruzione dell'area medica, nonché per i corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello di qualsiasi area, l'importo massimo su cui determinare la detrazione, nei limiti dell'onere effettivamente sostenuto dallo studente, è pari a 3.700 euro per le università con sede in regioni del Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud e le isole.
Il limite d'importo detraibile indicato dal decreto deve essere incrementato, ai fini di stabilire la detrazione d'imposta, dell'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della legge 549/1995). Sarà poi un decreto ministeriale da pubblicare nel sito del Miur ad aggiornare gli importi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Modifiche alla precompilata
Intanto ieri l'agenzia delle Entrate, nel ricordare che da ieri pomeriggio è possibile modificare o accettare il 730 precompilato per l'invio, ha reso noto che dal 15 aprile sono stati 1,8 milioni gli accessi per la visualizzazione del modello predisposto dal Fisco: + 16% rispetto allo stesso periodo del 2015. Per quanto riguarda, invece, Unico precompilato la possibilità di modificare, integrare o accettare scatterà da lunedì 9 maggio fino al 30 settembre.

Marco Magrini - 3 maggio 2016 – tratto da Italia Oggi

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