Contratti a termine, dal 1° novembre arriva la “stretta” per oltre 500mila lavoratori e aziende che da metà luglio hanno potuto “aggrapparsi” al salvagente del periodo transitorio. Si tratta soprattutto di giovani, diplomati e residenti al Nord: il 18% del totale di 2,9 milioni di dipendenti a tempo determinato. 

Una platea che nel corso degli ultimi mesi ha visto il susseguirsi di un continuo cambio di regole, dopo l’entrata in vigore del decreto lavoro (Dl 87/2018) il 14 luglio scorso, e delle correzioni introdotte dalla legge di conversione (legge 96/2018, in vigore dal 12 agosto), che ha previsto un periodo transitorio per i rapporti in corso. Periodo transitorio che scade il 31 ottobre.

Dall’identikit di questi lavoratori emerge che il 50% risiede al Nord, il 22% al Centro e il 28% nel Meridione. A prevalere sono anche i lavoratori under 35 (il 44% del totale), quelli tra i 35 e i 44 anni sono il 27%, mentre gli over 45 sono il 29% del totale. Gli uomini sono il 43%, mentre le donne il 57% e come titolo di studio prevale il diploma (42%). Il 41% di questi lavoratori svolge ruoli impiegatizi anche se dirigenti e tecnici specializzati rappresentano una quota di poco inferiore (il 38%), mentre gli operai sono il 21 per cento. 

Ai datori di lavoro resta pochissimo tempo per decidere se utilizzare o meno la “ciambella di salvataggio” lanciata dal legislatore, rappresentata dalla possibilità di mantenere in vita le vecchie regole.Una finestra aperta solo per i contratti a tempo determinato che il 14 luglio scorso risultavano in corso e a quelli stipulati prima del 14 luglio, già scaduti a quella data, ma oggetto di rinnovo o proroga tra le parti avvenuti prima del 31 ottobre.

Le nuove regole

Per prorogare o rinnovare un contratto a termine già avviato tra le parti, bisognerà seguire in tutto e per tutto le nuove regole stabilite dal Dl 87/2018, cioè:

1) durata massima del primo contratto a termine senza causale di 12 mesi;

2) oltre i primi 12 mesi, proroga con causale: il datore deve cioè precisare che la prosecuzione del rapporto avviene a tempo determinato per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria (come ad esempio una produzione nuova, mai sperimentata prima), oppure per sostituire altri lavoratori, oppure ancora per esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (ad esempio la necessità di vendere tutto lo stock di merce in magazzino per poi ristrutturare il capannone); la causale, come precisa la circolare 17 del ministero del lavoro pubblicata il 31 ottobre è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi.

3) le proroghe possono essere al massimo quattro nell’arco di 24 mesi (e non più cinque nell’arco di 36 mesi);

4) la durata massima dei rapporti a termine fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore è di 24 mesi, salvo previsioni diverse del contratto collettivo applicato dall’azienda.

Restano fuori dalle restrizioni sui limiti di durata massima e sulla disciplina delle proroghe e dei rinnovi i contratti stagionali.

A chi si applica il periodo transitorio
Il 14 luglio 2018 è dunque la data chiave per capire se al contratto a termine si applica il regime transitorio, oppure no. Facciamo l’esempio del rinnovo di un contratto scaduto il 1° ottobre dopo 15 mesi: con un tetto complessivo di 36 mesi, potrà avere una durata massima di altri 21 mesi, senza necessità della causale, solo se siglato entro oggi 31 ottobre.

Se, invece, datore di lavoro e dipendente decidono di rinnovare da domani 1° novembre in poi, si applicano le nuove regole, per cui, con il nuovo tetto di 24 mesi, sarà indispensabile indicare la causale e la durata massima sarà di altri 9 mesi.

I nuovi contratti
Non esiste, invece, regime transitorio se il primo contratto tra le parti è stato stipulato dal 14 luglio in poi: in questo caso le nuove regole sono scattate subito. Quindi, un accordo siglato per la prima volta il 15 luglio può essere prorogato alla scadenza solo fino a un massimo di 4 volte, e richiederà la causale se saranno superati i 12 mesi; allo stesso modo, in caso di rinnovo, dovrà sempre essere accompagnato dalla causale.

Rinnovi sempre più costosi
Va precisato che le regole transitorie riguardano soltanto la durata massima e la disciplina delle proroghe e i rinnovi, mentre non si applicano alla maggiorazione dello 0,5%, che dal 14 luglio vale per tutti i rinnovi (in via cumulativa, quindi al secondo rinnovo la maggiorazione è dell'1%). 
È già entrato in vigore (in questo caso dal 12 agosto, in quanto è stato introdotto dalla legge di conversione) anche il nuovo limite del 30% di lavoratori flessibili, intesa come “somma” di lavoratori a tempo determinato e somministrati rispetto al totale di quelli in forza con contratto a tempo indeterminato. 

La fotografia di Inps e Istat
Sul fronte dei nuovi contratti a tempo determinato l’osservatorio sul precariato dell’Inps ha registrato - tra luglio e agosto 2018 - un calo delle attivazioni che risultano essere dimezzate. A luglio sono stati sottoscritti 310.838 contratti a tempo determinato, ad agosto si è invece scesi a 165.998. Un trend influenzato anche dalla stagionalità, visto che anche nel 2017 si era registrata uno andamento analogo, anche se di dimensioni più contenute, con 312mila assunzioni a termine a luglio e 190mila ad agosto.

L’Istat ha registrato che la diminuzione degli occupati nel mese di settembre si è concentrata tra i dipendenti permanenti (-0,5%, pari a -77 mila), mentre quelli a termine hanno proseguito la loro tendenza positiva (+0,8%, +27 mila), anche per beneficiare della possibilità di proroghe e rinnovi durante il periodo transitorio che si chiude oggi 31 ottobre. Nei dodici mesi la crescita occupazionale si è concentra fortemente tra i lavoratori a termine (+13,1%, +368 mila), in lieve ripresa anche gli indipendenti (+0,4%, +22 mila), mentre risultano in calo i dipendenti a tempo indeterminato (-1,2%, -184 mila).

F.Barbieri e V. Melis - 31 ottobre 2018 – tratto da sole24ore.com

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