Via libera al rimborso delle sanzioni per lavoro nero. Chi doveva multe inferiori a 3 mila euro a titolo di evasione contributiva, ma le ha versate in quest’importo minimo (ex dl n. 223/2006), può chiedere la restituzione della differenza (3 mila euro – importo effettivo di sanzione). A tal fine, deve presentare domanda all’Inps tramite cassetto previdenziale. Lo stabilisce lo stesso istituto previdenziale nel messaggio n. 7280/2015, facendo seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014.

Un minimo alle sanzioni. La questione riguarda il regime sanzionatorio per i casi di omissione o evasione di contributi e premi, disciplinato dalla legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). In particolare, riguarda la successiva norma dell’art. 36-bis, comma 7, lett. a, del dl n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, la quale aveva stabilito che per i casi d’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ossia per i casi di evasione, «l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a euro 3 mila, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». La norma, entrata in vigore il 12 agosto 2006 e poi abrogata dalla legge n. 183/2010 con effetto dal 24 novembre 2010, aveva in sostanza introdotto una soglia minima di 3 mila euro di sanzione per ogni lavoratore.

Daniele Circoli - 15 dicembre 2015 – tratto da Italia Oggi

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