Al via da oggi le compensazioni con le disposizioni definite dalla manovrina. Contribuenti e loro consulenti sono già alle prese con le nuove regole del Dl 50/17, che cambia, per l’ennesima volta in corsa, le direttive sul visto di conformità e in merito al canale per l’invio del modello F24. L’intrecciarsi delle casistiche e delle possibilità che si sviluppano in considerazione del tipo d’imposta e del tipo di dichiarazione dalla quale emergono i singoli crediti, comportano l’esigenza di collegare tempi e modi con cui è avvenuto o avverrà l’invio delle singole

La prima modifica da considerare riguarda la modalità d’inoltro del modello F24. Il Dl 50/17 ha, infatti, stabilito che per i soli titolari di partita Iva devono essere presentati tramite le procedure telematiche delle Entrate i modelli F24 con compensazione orizzontale dei seguenti crediti: Iva (annuale e trimestrale), imposte sul reddito (addizionali comprese), ritenute alla fonte con imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e dei crediti d’imposta da quadro RU, a prescindere dall’importo e dal saldo.

Su questo aspetto la prima buona notizia riguarda il fatto che nella risoluzione 57/17, le Entrate hanno chiarito che «in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche», il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate inizierà solo dal 1° giugno, lasciando intendere che per il primo periodo antecedente tale data non dovrebbero incorrere in sanzione i contribuenti che hanno sbagliato “il canale” per compensare.

In tema di dichiarazioni e visto di conformità, invece, la data di riferimento, come ricorda la risoluzione 57/E/17, è il 24 aprile. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di conformità, si applicano le regole previgenti con necessità di visto solo in caso di utilizzo in compensazione di crediti oltre i 15mila euro. Di conseguenza, in questi casi non possono essere scartate dal sistema le deleghe di pagamento che, pur presentate dal 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse prive di visto per gli importi superiori a 5mila e fino a 15mila euro.

I nuovi principi in tema di visto di conformità si applicano anche alle dichiarazioni integrative e alle tardive nei 90 giorni, il cui inoltro telematico sia avvenuto o avvenga dal/dopo il 24 aprile scorso. Pertanto, in ipotesi d’invio di una dichiarazione integrativa di un modello Iva 2017 originariamente presentato nei termini, la nuova dichiarazione dovrà portare l’indicazione del visto di conformità qualora si intenda compensare crediti oltre i 5mila euro.

Per le istanze riferite al primo trimestre 2017 l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva fino a 5mila euro è consentito solo dopo la presentazione del modello. Per gli importi eccedenti tale soglia la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo all’invio dell’istanza. Da qui il trattamento differenziato fra coloro che hanno inviato il modello entro il 30 aprile, che possono compensare già dal 16 maggio, e invece chi inviato il 1° o 2 maggio, che andrà al 16 giugno prossimo. In ogni caso per la compensazione si devono utilizzare i canali telematici delle Entrate. All’istanza non va apposto il visto di conformità e ciò a prescindere dall’importo che si intende utilizzare in compensazione orizzontale.

Lorenzo Pegorin/Gian Paolo Ranocchi - 16 maggio 2017 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie