Alla data del 31 dicembre 2015 ho raggiunto 42 anni e 2 mesi di contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, come artigiano.
Credevo che avrei ottenuto il trattamento pensionistico dal mese di maggio 2016 ,con 42 anni e 6 mesi. Invece, ho purtroppo scoperto, quando mi sono presentato alla sede Inps di competenza, che per accedere alla pensione anticipata dovrò aspettare altro tempo, fino a raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi, e questo perchè nel 2016 è scattato un nuovo aumento dei requisiti, legato all'accrescersi dell'aspettativa di vita. Vorrei capire se con 42 anni e 2 mesi di lavoro alle spalle, devo rassegnarmi ad aspettare ancora.
G.B. - LIVORNO

La risposta fornita dalla sede Inps cui si è rivolto il lettore è corretta. Infatti, da quest'anno, diventano ancora più rigidi i requisiti per accedere alla pensione anticipata. In seguito alle previsioni legislative sulla materia, legge 122/2010, e a quanto stabilito con il decreto ministeriale 16 dicembre 2014, i requisiti di accesso alle pensioni, sia anticipata che di vecchiaia, da quest'anno sono aumentati di 4 mesi per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

I requisiti 2016
Vediamo, in dettaglio, quali saranno i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata dal 2016. È da ricordare che, con la riforma Monti-Fornero, legge 214/2011, la “nuova” pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianità, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti a partire da quella data, non prevede più un doppio canale di pensionamento costituito da un requisito contributivo minimo (35 anni) congiunto a età e quota, ed un alternativo requisito contributivo minimo (40 anni) che prescinde da quello anagrafico. In maniera specifica, è previsto il solo raggiungimento di un requisito contributivo senza quote né finestre.
Si sottolinea anche che i requisiti riguardano sia le pensioni anticipate da liquidare nel sistema retributivo-misto, che quelle conseguibili nel sistema contributivo, e si applicano indistintamente a tutte le categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, autonomi e dipendenti ivi compresa la Gestione separata, ex Inpdap, eccetera).
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, l'Inps ha precisato, con la circolare 35/2012, che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Quattro mesi in più
Tenendo conto degli aumenti, legati alle speranza di vita, i tempi di uscita si allungano di 4 mesi. In particolare, i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, i lavoratori autonomi, per accedere alla pensione anticipata dovranno essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione.
Invece, per quanto concerne le donne, sia dipendenti del settore privato e pubblico, che autonome, saranno necessari 41 anni e 10 mesi di contribuzione.

L'accredito dal 1996
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorra dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita, previsto dal decreto ministeriale citato, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l'accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del cosiddetto importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.

L'accesso prima dei 62 anni
Per coloro che accedono a pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni era stata prevista una riduzione percentuale del trattamento pensionistico, pari all'1% per ciascun anno mancante ai 62 anni in caso di pensionamento all'età di 60 o 61 anni; pari al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo per chi acceda al pensionamento con un'età inferiore a 60 anni. La riduzione si applica sulla sola quota di pensione retributiva relativa alle anzianità contributive maturate fino alla data del 31 dicembre 2011.
La legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, ha tuttavia previsto che, dal 1° gennaio 2015, le pensioni anticipate non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche nell'ipotesi in cui l'accesso a tali trattamenti avvenga con meno di 62 anni di età. In particolare, la riduzione percentuale delle pensioni non troverà applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
La legge di stabilità 2016, n.208/2015, rende retroattiva l'abolizione del taglio previsto dalla riforma Fornero sulla pensione anticipata, riconoscendo il trattamento pieno anche ai lavoratori ritiratisi prima dal lavoro, nel periodo 2012-2014.
Per estendere a tutti l'abolizione dei tagli, è stato inserito un comma alla legge di stabilità 2016, eliminando la decurtazione per gli anni del cosiddetto “limbo normativo” e quindi applicandola anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge; cioè, dal 1° gennaio 2016.
Di conseguenza, tutti coloro che sono titolari di pensione con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, a partire dal 1° gennaio 2016, avranno diritto ad un trattamento pensionistico più alto, non più decurtato in base all'età in cui si sono ritirati; cioè, le pensioni saranno ricalcolate senza decurtazione e, dal 1° gennaio 2016, messe in pagamento con l'importo senza penalizzazione .

Aldo Forte – 11 gennaio 2016 – tratto da sole24ore.com

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