Sono online da ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate le bozze del modello 730/2017 e le relative istruzioni accompagnate da un comunicato stampa che riepiloga le principali novità con riferimento al periodo d’imposta 2016.

Entrano nel nuovo modello le modifiche necessarie a recepire le agevolazioni per i lavoratori dipendenti sui premi di risultato ed alcuni bonus legati agli immobili, quali la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B, e quella del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto della prima casa, nonché quella del 65% per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento delle abitazioni e le nuove detrazioni previste per le spese di arredo delle giovani coppie.

Premi di risultato

Novità in vista sui quadri previsti per il lavoro dipendente. Nel rigo C4 del modello in bozza da quest’anno dovranno essere segnalati i premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Detrazioni per gli immobili

Il rigo E58 del modello in bozza riguarda le giovani coppie, che risultino coniugate nell’anno 2016, oppure conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale. Per costoro è prevista, nel limite massimo di 16.000 euro, una detrazione del 50%, da ripartirsi in 10 anni, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. Nel rigo E59, invece, andrà indicata l’Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B a cui è riconosciuta la detrazione del 50% recuperabile in 10 anni.

Nel nuovo rigo E14 vanno individuati i canoni pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. Su tali somme spetta la detrazione del 19%, nei limiti e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi per i mutui ipotecari. L’importo massimo raddoppia (da 4.000 a 8.000 euro) per i contribuenti che hanno meno di 35 anni di età. In rigo E62 con il codice 7 andranno indicate le spese relative a dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative per i quali è riconosciuta la detrazione del 65% in 10 anni. Infine si segnala che nel nuovo rigo G12 andrebbe segnalato il credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale od allarmi sugli immobili di civile abitazione. Per quale importo non è dato a sapersi, poiché ad oggi manca ancora il decreto attuativo che ne definisce modalità e criteri d’accesso.

La presentazione

Le bozze delle istruzioni evidenziano che, per effetto delle modifiche introdotte con il Dl 193/2016, da quest’anno ci sarà più tempo per chi presenta il 730 precompilato autonomamente attraverso il sito dell’agenzia delle Entrate. Per costoro, la scadenza slitta dal 7 al 23 luglio. I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, anche se le istruzioni al modello 730 non lo dicono espressamente, potranno invece, beneficiare del differimento al 23 luglio solo a condizione di aver trasmesso entro il 7 luglio, almeno l’80% dei modelli.

La correzione

Più tempo anche agli intermediari abilitati per correggere il modello infedele. Le bozze delle istruzioni recepiscono le modifiche varate con l’articolo 7-quater, comma 48 del Dl 193/2016 che ha previsto che l’infedeltà del visto, se non già contestata, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione (o comunicazione dell’intermediario) rettificativa anche dopo il termine del 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione errata.

Lorenzo Pegorin/Gian Paolo Ranocchi - 6 gennaio 2017 – tratto da sole24ore.com

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