I viadotti autostradali sono soggetti a Tosap in capo alla società concessionaria, poiché sono opere non realizzate dallo Stato ma costruite da un privato. La Cassazione, con la sentenza n. 19693 depositata il 25 luglio scorso, conferma l’orientamento già espresso, tra le altre, nella sentenza n. 11688/2017.
La Tosap si applica su tutte le occupazioni di suolo pubblico. La Corte ha ribadito che per i viadotti, interamente realizzati dalla concessionaria, non si può applicare l’esenzione prevista dall’articolo 49, lettera a), del Dlgs 507/1993, che riguarda le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati. Né paiono pertinenti i richiami del contribuente alla nozione di «occupazioni necessitate», delineata dalla giurisprudenza per esentare le occupazioni eseguite da privati per conto di enti pubblici: ciò vale per i lavori che l’ente pubblico non può svolgere direttamente e affida a privati, pur perseguendo uno scopo tutto ascrivibile al soggetto pubblico. È il caso degli appalti di manutenzione edifici pubblici. Ma i viadotti sono funzionali allo svolgimento di un’attività commerciale, con fine di lucro e la Corte ricorda che le norme di esenzione sono ad applicazione tassativa, insuscettibili di interpretazione per analogia.
Inoltre, la finalità “commerciale” esclude la rilevanza del fatto che, trattandosi di beni demaniali, l’opera ritorna in proprietà dello Stato, al termine della concessione. Il riferimento è all’articolo 49, lettera e), del Dlgs 507/1993, che esenta l’occupazione effettuata con impianti adibiti a servizi pubblici dei quali sia prevista, dall’atto di concessione, la devoluzione gratuita alla fine della stessa.
Infine la sentenza affronta un’altra questione piuttosto rilevante, in via di principio, sui rapporti tra il titolare dell’autorizzazione a occupare e l’occupante di fatto o abusivo. Nel caso di specie, a quanto sembra, il titolare della concessione autostradale era soggetto diverso dall’impresa che aveva effettivamente realizzato i lavori. Sul punto, la Corte ha osservato che l’occupante di fatto realizza il presupposto impositivo alla pari dell’occupante di diritto, senza che vi sia alcun rapporto di residualità del secondo rispetto al primo. L’affermazione, seppure non nuova nella giurisprudenza di legittimità, pare tuttavia in contrasto con il dettato dell’articolo 39 del Dlgs 507/1993, a mente del quale l’occupante di fatto viene in rilievo solo in mancanza del titolare dell’autorizzazione.

Luigi Lovecchio - 11 settembre 2018 – tratto da sole24ore.com

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