L’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico prevede che il datore di lavoro – dietro richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno – possa anticipare il Tfr nella misura massima del 70% di quanto maturato. Però, se il datore di lavoro è concorde, si può anche dare luogo a più anticipi o al 100% del Tfr maturato.

Le richieste multiple

Colf e badanti che hanno in corso più rapporti di lavoro possono chiedere a ciascun datore di lavoro la propria quota di Tfr: la somma da anticipare viene calcolata sul totale del Tfr accantonato sino al momento della richiesta, ovvero sulla quota che si ottiene sommando le retribuzioni percepite per ciascun anno di lavoro, comprensive di tredicesima ed eventualmente dell’indennità del vitto e dell’alloggio, dividendo poi l’importo ottenuto per 13,5.

La somma accantonata va poi rivalutata al 31 dicembre di ogni anno, in base ad un coefficiente pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat più una maggiorazione fissa dell’1,5 per cento. Quando viene anticipata una parte della quota accantonata, dev’essere calcolata la rivalutazione secondo il tasso del mese di pagamento; l’importo dell’apprezzamento non viene liquidato, ma sommato al Tfr residuo. Diversamente, se viene anticipata l’intera somma, la rivalutazione dev’essere calcolata e liquidata insieme alla somma anticipata.

La domanda formale

Per il lavoratore che intenda chiedere un’anticipazione sul Tfr accantonato, è bene formalizzare la richiesta per iscritto e presentare una lettera al datore di lavoro. Al momento della liquidazione, è opportuno (sebbene non obbligatorio) che il datore di lavoro rilasci una ricevuta nella quale sono contenuti gli elementi essenziali dell’avvenuto pagamento e le specifiche relative al calcolo effettuato per la determinazione della quota.

Inoltre, va rammentato che – nel caso di anticipazione del trattamento di fine rapporto – il lavoratore domestico è tenuto a presentare il modello Redditi indicando il Tfr ricevuto come somma a tassazione separata. Invece, il datore di lavoro è tenuto ad evidenziarlo nella dichiarazione sostitutiva annuale, insieme ai redditi percepiti.

Nel caso di colf e badanti, l’anticipazione del Tfr segue regole di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla legge per la generalità dei lavoratori subordinati.

Il trattamento dei subordinati

Per tutte le altre tipologie di lavoratori, in linea generale, è l’articolo 2120 del Codice civile a disciplinare la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di chiedere l’erogazione di un’anticipazione del Tfr in costanza di rapporto. La legge consente di richiedere una sola anticipazione nel corso del rapporto di lavoro, giustificata dalla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per fruizione dei congedi parentali, di formazione e di formazione continua.

I requisiti necessari

Per dar corso all’erogazione dell’anticipazione sul trattamento di fine rapporto devono ricorrere particolari requisiti. Requisiti che servono, da una parte, a tutelare il datore di lavoro, limitando il numero di coloro che possono richiedere l’anticipazione sul Tfr; e, dall’altra parte, a salvaguardare il lavoratore, in quanto obbligano il datore di lavoro a erogare la somma in caso di soddisfacimento dei presupposti richiesti dalla legge.

Le condizioni a tutela del datore di lavoro sono due: il possesso, da parte del lavoratore di almeno otto anni di servizio; e il fatto che l’anticipazione richiesta non deve superare il 70% del trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data dell’istanza.

La domanda del dipendente può essere evasa nel momento in cui, in presenza di analoghe richieste di altri lavoratori, rientri annualmente nel 10% degli aventi titolo (lavoratori con almeno 8 anni di anzianità) e comunque nella misura del 4% del numero totale dei dipendenti.

Infine, va precisato come, in sede di tassazione delle anticipazioni (considerato che questa ha carattere provvisorio), il sostituto d’imposta deve determinare l’aliquota media assumendo l’importo di Tfr maturato e le aliquote Irpef in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente ovvero quelle in vigore al momento della richiesta.

O. Lacqua/M. Lombardo - 29 novembre 2018 – tratto da sole24ore.com

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