Il fondo anti-fregature apre ai professionisti. Oltre alle pmi in crisi per via di debitori insolventi, anche chi esercita attività professionale potrà accedere ai finanziamenti agevolati del fondo per le vittime dei mancati pagamenti (ex art. 1, commi 199-202 della legge n. 208/2015). Le attività richiedenti devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle aziende debitrici imputate. I loro incassi, dunque, sono bloccati per via delle contestazioni mosse ai debitori. Sempre per il medesimo fondo arriva la possibilità di un acconto: in attesa delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di accesso agli aiuti (ad opera del ministero dello Sviluppo economico), chi ha subito una fregatura potrà incassare il 50% del dovuto. Il saldo a verifiche completate. Lo prevede il decreto Crescita (dl n. 34/2019), all'esame dell'aula della Camera.

Questa sorta di ombrello di stato ha ampliato la sua portata nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del provvedimento. Il testo è stato emendato, estendendo il novero delle fattispecie di reato, che assumono rilievo ai fini dell'accesso ai benefici da parte dei creditori. Accanto ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di stabilità 2016, il decreto crescita estende i benefici alle attività che subiscono uno stop degli incassi per via di reati contestati ai debitori, disciplinati dalla legge fallimentare: la bancarotta fraudolenta, la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito. Si allunga, dunque, l'elenco delle fregature per cui è possibile accedere ai finanziamenti agevolati. E, di conseguenza, si amplia la platea dei beneficiari potenziali.

Infine, il decreto Crescita estende anche il ventaglio dei debitori per cui le attività creditrici potranno chiedere aiuto. Tra questi rientrano «i soggetti diversi dalle aziende», se operanti nell'ambito delle attività di impresa, purché coinvolti in procedimenti penali per i reati in questione.

Le richieste di sostegno al Mise devono essere inviate mentre è in corso il processo, nei diversi gradi di giudizio. Il finanziamento (a tasso zero) può arrivare a un massimo di 500 mila euro. L'importo concesso è calcolato in base alla somma dei crediti documentati vantati dal beneficiario nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda. E non va oltre le sue capacità di rimborso.

Luigi Chiarello – 20 giugno 2019 – tratto da Italia Oggi

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