Con la circolare 129 del 26 giugno l’Inps fornisce indicazioni sulle novità alla disciplina del bonus per le assunzioni del programma Garanzia Giovani, previste dai decreti direttoriali del Lavoro 11 del 23 gennaio 2015 e 169 del 28 maggio 2015.

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali.

La precisazione più attesa riguarda la disciplina del bonus nel caso di somministrazione, dopo l'abrogazione disposta dal decreto 11/15 dell’originario divieto di cumulabilità delle misure 3 (accompagnamento al lavoro) e 9 (bonus assunzionale). La circolare ribadisce che il destinatario finale dell’incentivo è l’utilizzatore, il quale dovrà rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali del costo del lavoro del lavoratore somministrato, al netto dell’importo del bonus. In modo ancora più esplicito, l’Inps chiarisce che l’agenzia di somministrazione può beneficiare della remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma operativo e deve detrarre l’importo riconosciuto dell’eventuale bonus occupazionale dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore.

La circolare precisa inoltre che i limiti sull’utilizzo degli aiuti di Stato in regime “de minimis” di 200mila euro in tre anni sono riferiti all’utilizzatore, che dovrà anche provvedere alla relativa dichiarazione. Tuttavia, per effetto del decreto 169/15, questi limiti non si applicano se l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un aumento occupazionale netto.

Invece, la circolare non chiarisce se le agenzie di somministrazione incassano a loro volta il bonus riconosciuto all’utilizzatore con la descritta deduzione dal costo del lavoro somministrato, attraverso una corrispondente deduzione dai contributi mensili accertati con il modello Uniemens.

In tema di cumulabilità, la circolare conferma quella totale del bonus di Garanzia Giovani con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva non selettivi, richiamando l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'ultima legge di Stabilità. L’Inps precisa che la cumulabilità con gli incentivi di natura selettiva è ammessa nei limiti del 50% dei costi salariali, che si riferiscono alla retribuzione lorda e alla contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Infine, per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande per l’accesso al bonus, la circolare precisa che sono stati aggiornati i moduli telematici di prenotazione e conferma.

30 giugno 2015 - tratto da sole24ore.com

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