Cambia il modello di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Rai per uso privato. Il nuovo modello è allegato al provvedimento delle Entrate, pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia. Contestualmente viene modificato in alcuni punti anche il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 con cui sono state definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Si ricorda che in materia di versamento del canone Rai, la legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/15), all’articolo 1, comma 153, ha introdotto un’ulteriore presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. Per superare la presunzione, dallo scorso anno è stata ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del Dpr 445/2000, che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate con le modalità definite e secondo il modello approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento 24 marzo 2016.

L’intervento di ieri dell’Agenzia riguarda, in particolare, l’ipotesi in cui si dichiara che il canone di abbonamento alla televisione non deve essere addebitato in alcune delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale (quadro B del modello).

Il nuovo provvedimento introduce la possibilità di indicare nel modulo, entro uno spazio apposito, la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione ai fini della cessazione del pagamento del canone, mentre in precedenza la dichiarazione sostituiva per l’ipotesi contemplata dal quadro B aveva effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Sotto questo aspetto il provvedimento di ieri allinea gli effetti della decorrenza della comunicazione, in caso di doppia utenza, agli altri casi.

Altra novità, per semplificare la compilazione del modello, è quella del quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente.

Meno chiara appare, invece, la modifica apportata al punto 3.1 - secondo cui le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell’anno - dal momento che questa disposizione era presente tal quale anche nel provvedimento del 24 marzo 2016.

Viene previsto, inoltre, un periodo transitorio per i 60 giorni successivi al provvedimento di ieri in cui è possibile utilizzare anche il vecchio modello di dichiarazione sostitutiva contenuto nel provvedimento delle Entrate del 24 marzo 2016, così come modificato dal provvedimento del 21 aprile 2016. Sono state, infine, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello.

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Mauro Pizzin - 25 febbraio 2017 – tratto da sole24ore.com

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