L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione alla cosiddetta rottamazione delle cartelle, il provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e agli sportelli dell’Agenzia, è disponibile il modello DA 2000/17 che recepisce le modifiche apportate al decreto 148/2017 in sede di conversione in legge. 
Ecco nel dettaglio le principali novità.
“ROTTAMAZIONE” PIÙ AMPIA. La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te” (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web. Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento. A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17. 
PAGAMENTI A RATE CON NUOVE SCADENZE. Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata. 
PIÙ TEMPO AI “RESPINTI”. Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c’è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di  definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello). Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (faq) e tutte le informazioni utili.
PROROGA DEI TERMINI. La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (dl 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (dl 193/2016).

06 dicembre 2017 – tratto da Italia Oggi

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