Non commette sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e quindi non scatta il sequestro, chi dopo essersi indebitato con il fisco conferisce i suoi immobili in una società restando titolare delle quote. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 30933/19, ha respinto il ricorso della procura di Lodi. La vicenda riguarda un contribuente accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte perché, visti i debiti con il fisco, aveva intestato tutti i suoi immobili a una società estera, conservando la titolarità delle quote. Per questo era scattato il sequestro non confermato dal tribunale delle libertà di Lodi. Inutile, a questo punto, il ricorso della Procura alla Suprema corte per ottenere l'annullamento del dissequestro.

Per i supremi giudici il contribuente aveva si posto in essere un'operazione sospetta ma restava pur sempre titolare delle quote, beni, anch'essi, soggetti a misura. Gli Ermellini hanno chiarito sul punto che «il reato previsto dall'art. 11 del dlgs 74/00 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei, in base ad un giudizio «ex ante» che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'erario, a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria».

Debora Alberici - 16 luglio 2019 – tratto da Italia Oggi

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